Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità nell’Impugnazione Penale
Nel sistema processuale penale, l’atto di impugnazione rappresenta un momento cruciale per la difesa, ma la sua efficacia dipende dal rigoroso rispetto di specifici requisiti formali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda come un ricorso inammissibile per genericità non solo sia destinato al fallimento, ma comporti anche conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questa decisione per comprendere perché la specificità dei motivi è un pilastro fondamentale del diritto di difesa.
Il Contesto del Caso: Un Appello alla Corte di Cassazione
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. La difesa del ricorrente aveva sollevato un unico motivo di impugnazione, lamentando un presunto vizio di motivazione per mancanza o manifesta illogicità. L’obiettivo era ottenere un nuovo esame della questione da parte della Suprema Corte, sostenendo che la decisione di secondo grado non fosse adeguatamente argomentata.
Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità ha preso una direzione completamente diversa, concentrandosi non sul merito della questione, ma sulla forma stessa dell’atto di ricorso.
La Decisione della Corte: Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel vivo delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un livello preliminare, quello della valutazione dei requisiti di ammissibilità dell’atto.
La conseguenza diretta per il ricorrente non è stata solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questo esito sottolinea come la fase di ammissibilità sia un filtro severo che ogni impugnazione deve superare.
Le Motivazioni Giuridiche Dietro l’Inammissibilità
La Corte ha basato la sua decisione sull’analisi del motivo di ricorso alla luce dell’articolo 581 del codice di procedura penale. Secondo i giudici, il ricorso era affetto da un vizio insanabile: la sua assoluta genericità.
Le argomentazioni presentate dalla difesa sono state definite “del tutto avulse dal contenuto della sentenza impugnata”. In altre parole, il ricorso si limitava a formulare considerazioni astratte e generiche, senza stabilire un collegamento diretto e critico con le specifiche parti della motivazione della sentenza d’appello che si intendevano contestare. Un atto di impugnazione, per essere efficace, deve assolvere a una funzione critica precisa: deve individuare chiaramente i punti della decisione che si ritengono errati e spiegare in modo argomentato perché lo sono.
Nel caso di specie, il ricorso non permetteva al giudice dell’impugnazione di comprendere quali fossero i rilievi mossi contro la decisione precedente e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato. La mancanza di specificità ha reso impossibile per la Corte esaminare il merito della doglianza, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’onere della specificità dei motivi di impugnazione. Non è sufficiente lamentare un generico vizio di motivazione; è necessario che la difesa articoli una critica puntuale, dialogando direttamente con il testo della sentenza che si contesta.
Le implicazioni pratiche sono chiare: un ricorso inammissibile non solo priva l’imputato di una possibilità di riforma della sentenza, ma comporta anche un aggravio di spese. La decisione funge da monito per i professionisti legali, richiamando alla necessità di redigere atti di impugnazione che siano non solo formalmente corretti, ma anche sostanzialmente argomentati e specifici, in aderenza ai requisiti imposti dalla legge per garantire l’effettività del diritto di difesa.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua assoluta genericità. Le argomentazioni presentate erano completamente scollegate dal contenuto della sentenza impugnata e non permettevano di individuare i punti specifici della critica.
Quale norma procedurale non è stata rispettata dal ricorrente?
Il ricorrente non ha rispettato i requisiti previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale, che impone la specificità dei motivi di impugnazione a pena di inammissibilità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34938 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34938 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, è assolutamente generico risolvendosi in una serie di considerazioni del tutto avulse dal contenuto della sentenza impugnata ed è, pertanto, privo dei requisiti previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
rilevato che vengono articolate argomentazioni del tutto generiche, senza alcun riferimento al caso di specie e, più in particolare, al contenuto della sentenza impugnata e che, di conseguenza, non assolvendo alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, non consentono al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi nei confronti della decisione impugnata e di esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.