Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Quando un appello è formulato in modo vago e generico, il suo destino è segnato. Il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo presenta. Analizziamo questa decisione per comprendere perché la precisione è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. Un imputato, ritenendosi ingiustamente condannato, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, lamentando un presunto vizio di motivazione.
Tuttavia, l’atto di impugnazione presentato dalla difesa è stato oggetto di un’attenta valutazione da parte della Suprema Corte, che si è concentrata non sul merito della questione, ma sulla sua stessa ammissibilità formale.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di questa drastica decisione non risiede in un’analisi del torto o della ragione dell’imputato, ma nella modalità con cui l’appello è stato redatto. I giudici hanno constatato che l’unico motivo di ricorso era ‘assolutamente generico’.
La Violazione dell’Art. 581 del Codice di Procedura Penale
Il provvedimento fa esplicito riferimento all’art. 581 del codice di procedura penale, una norma che stabilisce i requisiti formali dell’atto di impugnazione. Questa disposizione richiede che l’appellante indichi specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In altre parole, non basta lamentarsi genericamente di una sentenza; è necessario articolare una critica puntuale e argomentata, confrontandosi direttamente con le motivazioni del giudice precedente.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e dirette. I giudici hanno evidenziato come le argomentazioni della difesa fossero ‘del tutto avulse dal contenuto della sentenza impugnata’. In pratica, il ricorso si risolveva in una serie di considerazioni astratte, prive di qualsiasi riferimento concreto al caso di specie e alle specifiche ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello. Un ricorso così formulato, secondo la Cassazione, non assolve alla sua funzione tipica, che è quella di una critica argomentata. Non permette al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. Di conseguenza, essendo privo dei requisiti essenziali previsti dalla legge, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Le conclusioni che si possono trarre da questa ordinanza sono di grande importanza pratica. La declaratoria di inammissibilità non è una mera questione formale, ma comporta conseguenze concrete e onerose. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di tutte le spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento funge da monito: l’accesso alla giustizia e il diritto di impugnazione devono essere esercitati con serietà e competenza tecnica. Presentare ricorsi generici o standardizzati, senza un’analisi approfondita della sentenza che si intende criticare, non solo è inutile ai fini del giudizio, ma espone a sanzioni economiche. La specificità non è un optional, ma il cuore di un’efficace difesa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘assolutamente generico’. Le argomentazioni presentate erano completamente slegate dal contenuto della sentenza impugnata, non consentendo alla Corte di individuare le critiche specifiche mosse alla decisione precedente.
Quali sono i requisiti legali per presentare un ricorso valido?
In base al richiamo all’art. 581 del codice di procedura penale, un ricorso deve contenere motivi specifici che contestino puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata. Non sono ammesse critiche generiche o astratte.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34936 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34936 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME;
considerato che l’unico motivo dì ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, è assolutamente generico risolvendosi in una serie di considerazioni del tutto avulse dal contenuto della sentenza impugnata ed è, pertanto, privo dei requisiti previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
rilevato che vengono articolate argomentazioni del tutto generiche, prive di ogni riferimento al caso di specie e, in particolare, al contenuto della sentenza impugnata, di modo che, in definitiva, non assolvendo alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.