Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Importanza della Specificità dei Motivi
Nel sistema giudiziario italiano, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise per essere valida. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta del mancato rispetto di tali regole, un esito che vanifica gli sforzi difensivi e comporta costi aggiuntivi. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: i motivi di ricorso non possono essere generici, ma devono confrontarsi analiticamente con la decisione impugnata. Analizziamo questo caso per comprendere meglio.
I Fatti del Caso
Due individui, condannati dalla Corte d’Appello di Napoli, decidevano di presentare ricorso per Cassazione. I loro avvocati hanno sollevato diverse questioni, sperando di ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado. Tuttavia, l’approccio scelto per formulare i motivi di ricorso si è rivelato fatale per l’esito del procedimento.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i ricorsi e li ha rapidamente liquidati come inammissibili. La ragione principale risiede nella genericità e nella natura delle censure mosse alla sentenza d’appello.
Genericità dei Motivi e Tentativo di Riesame del Merito
I giudici hanno osservato che entrambi i ricorsi, pur lamentando una presunta violazione di legge, in realtà non individuavano un effettivo vizio di legittimità. Al contrario, si limitavano a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operate dai giudici di merito. La Corte ha sottolineato che la sentenza d’appello aveva fornito una ricostruzione “analitica e puntuale” dell’episodio, basata su una valutazione “corretta ed insindacabile” degli elementi probatori. I ricorrenti, invece di evidenziare un errore di diritto, cercavano di ottenere una nuova valutazione dei fatti, un’operazione preclusa in sede di legittimità. Un ricorso inammissibile è proprio quello che, mascherato da critica legale, tenta di trasformare la Cassazione in un terzo grado di giudizio sul merito.
La Questione delle Attenuanti e l’Onere della Prova
Anche le doglianze specifiche sono state respinte per ragioni simili. Il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche è stato giudicato “del tutto generico”, in quanto si limitava a enunciare principi astratti senza collegarli alla specifica motivazione della Corte territoriale.
Inoltre, uno dei ricorrenti aveva eccepito un possibile vizio nella notifica del decreto di citazione, chiedendo alla Cassazione di verificarne la regolarità. Anche in questo caso, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del motivo perché il ricorrente non aveva specificato a quale grado di giudizio si riferisse il vizio né aveva fornito le “ragioni fattuali poste a fondamento dell’eccezione”. La Cassazione ha colto l’occasione per ricordare un principio fondamentale: l’onere di provare un fatto processuale da cui dipende l’accoglimento di un’eccezione procedurale grava sulla parte che la solleva.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si basa su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso per Cassazione deve essere specifico e autosufficiente. Non è compito della Suprema Corte andare a cercare negli atti del processo gli elementi a sostegno delle tesi del ricorrente. Quest’ultimo deve esporre chiaramente le ragioni di diritto per cui ritiene che la sentenza impugnata sia errata, confrontandosi punto per punto con la motivazione del giudice a quo. Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti o di formulare censure astratte e generiche è destinato a fallire.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede massima precisione e rigore tecnico. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la sentenza di condanna. È indispensabile individuare specifici errori di diritto e argomentarli in modo puntuale, dimostrando come questi abbiano viziato la decisione. In caso contrario, il risultato sarà non solo un ricorso inammissibile, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie, aggravando la posizione del proprio assistito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i suoi motivi sono generici, ovvero se non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che si limita a enunciare affermazioni di principio o a contestare il giudizio di responsabilità senza indicare un preciso errore di diritto. In pratica, non stabilisce un dialogo critico con le argomentazioni della sentenza che si intende impugnare.
Chi ha l’onere di provare un vizio procedurale, come un difetto di notifica?
Secondo la Corte, l’onere di provare il fatto processuale alla base di un’eccezione procedurale (come un vizio di notifica) grava sulla parte che solleva tale eccezione. Non basta lamentare un possibile vizio, ma bisogna precisare le ragioni fattuali a suo fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43537 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43537 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a POMIGLIANO D’ARCO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
letti i ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, ritenuto che entrambi i ricorsi siano inammissibili per le ragioni di séguito sinteticamente esposte:
considerato, infatti, che i due motivi del ricorso di NOME COGNOME ed il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME sono formulati in termini generici non confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata che (cfr., pagg. 3-4) ha invece operato una ricostruzione analitica e puntuale dell’episodio su cui ha potuto fondare una corretta ed insindacabile valutazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato: in tal modo, dunque, ovvero pur deducendo il vizio di violazione di legge i ricorrenti, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero i risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere che gli elementi costitutivi del delitto contestato siano stati riscontrati nell ricostruzione della concreta vicenda processuale;
rilevato che del tutto generico è il secondo motivo del ricorso del COGNOME che si limita alla enunciazione di affermazioni di principio slegate dalla motivazione (cfr., pagg. 4-5) è stata addotta dalla Corte territoriale a sostegno della propria decisione circa il diniego delle attenuanti generiche;
considerato che analoga diagnosi di genericità deve essere formulata con riguardo al primo motivo del ricorso del COGNOME con cui la difesa si limita a evidenziare un possibile vizio della notifica del decreto di citazione chiedendo alla Corte di Cassazione di verificarne la regolarità senza, tuttavia, precisare in alcun modo se il vizio riguardasse il primo o il secondo grado del giudizio e, inoltre, le ragioni fattuali poste a fondamento dell’eccezione (cfr., Sez. 5, n. 1915 del 18/11/2010, dep. 21/01/2011, Rv. 249048 – 01, in cui la Corte ha spiegato che l’onere di provare il fatto processuale, dal quale dipenda l’accoglimento dell’eccezione procedurale, grava sulla parte che ha sollevato l’eccezione stessa; conf., Sez. 5, n. 600 del 17/12/2008, dep. 12/01/2009, Rv. 242551 – 01);
che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Pr idente