Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce i Requisiti di Specificità
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando come la genericità dei motivi porti inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio è fondamentale nel diritto processuale penale, poiché garantisce che il giudizio di impugnazione si concentri su censure chiare e dettagliate, evitando un dispendio inutile di risorse giudiziarie. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva deciso di impugnare la decisione dei giudici di secondo grado, ma limitando la sua contestazione esclusivamente al trattamento sanzionatorio ricevuto. In altre parole, non veniva messa in discussione la dichiarazione di colpevolezza, ma si chiedeva una riconsiderazione della pena applicata. Tuttavia, l’atto di appello è stato redatto in modo tale da non soddisfare i requisiti minimi previsti dalla legge.
La Decisione della Corte e la Genericità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato l’atto e ha concluso per la sua totale inammissibilità. Il fulcro della decisione risiede nella constatazione che l’unico motivo di ricorso era “del tutto generico”.
Secondo i giudici, l’appello non indicava gli elementi specifici che stavano alla base della critica mossa alla sentenza impugnata. A fronte di una motivazione considerata adeguata da parte della Corte territoriale, il ricorrente si era limitato a una censura vaga, senza fornire argomentazioni precise che potessero consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi e di esercitare il proprio sindacato.
I Requisiti di Legge per un Ricorso Ammissibile
La Corte ha basato la sua decisione sull’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Un ricorso che non rispetta tale requisito non permette al giudice di comprendere appieno le doglianze della parte, rendendo impossibile un esame nel merito.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni dell’ordinanza sono chiare e lineari. La Cassazione ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato ricorso inammissibile perché privo dei requisiti essenziali prescritti dalla legge. La Corte ha spiegato che, di fronte a una motivazione adeguata della Corte d’Appello che aveva respinto l’impugnazione limitata al solo trattamento sanzionatorio, il ricorrente avrebbe dovuto specificare nel suo ricorso per cassazione quali fossero gli errori o le omissioni del giudice di secondo grado. Mancando questa specificità, il ricorso si è ridotto a una mera formula di stile, incapace di attivare un proficuo sindacato di legittimità. La genericità dell’atto ha, di fatto, impedito alla Corte di Cassazione di svolgere la sua funzione, che non è quella di riesaminare l’intero processo, ma di valutare specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
In conclusione, la decisione della Suprema Corte ribadisce un principio cardine del sistema delle impugnazioni: la necessità di specificità e chiarezza. Un ricorso presentato in modo vago e generico non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. In questo caso, oltre alla conferma della sentenza impugnata, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito per gli operatori del diritto sull’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati e ben argomentati, che identifichino con precisione i punti della decisione che si intendono contestare e le ragioni a sostegno di tale contestazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘del tutto generico’, ovvero privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale. L’atto non indicava gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della censura.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la critica alla sentenza impugnata è formulata in modo vago, senza individuare con precisione i punti della motivazione che si contestano e senza fornire argomentazioni specifiche. Questo impedisce al giudice di comprendere la doglianza e di esercitare il proprio potere di controllo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma ammontava a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31640 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31640 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CORREGGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione legge e il difetto di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsab dell’imputato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall’a comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adegu – con cui, peraltro, la Corte territoriale respingeva un’impugnazione circoscrit solo trattamento sanzionatorio – non indica gli elementi che sono alla base d censura formulata I non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data GLYPH giugno 2024
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