Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3265 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3265 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN ‘ DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME; considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali del provvedimento impugnato, è del tutto privo dei requisiti specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragi di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la compless delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una crit argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche e, non assolvendo alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricor non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 3 dicembre 2024.