Ricorso inammissibile: quando la genericità costa cara
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli ostacoli più comuni e insidiosi nel percorso processuale. Non basta avere ragione nel merito; è fondamentale che l’atto di impugnazione sia redatto nel rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare il requisito della specificità dei motivi, la cui assenza può portare non solo al rigetto dell’appello, ma anche a conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato, tramite il suo legale, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi motivazionali nel provvedimento di secondo grado. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della decisione precedente. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato sottoposto al vaglio di ammissibilità della Suprema Corte, che ne ha esaminato la conformità ai requisiti previsti dal codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una sintetica ma chiarissima ordinanza, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda interamente sulla violazione dell’art. 581 del codice di procedura penale, che disciplina i requisiti di forma e contenuto dell’impugnazione.
Le Motivazioni: la mancanza di specificità come vizio fatale
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno spiegato perché il ricorso non potesse essere esaminato nel merito. La Corte ha stabilito che un ricorso inammissibile è tale quando i motivi addotti sono privi del requisito di specificità. Questo vizio, spiegano i giudici, può essere valutato sotto un duplice profilo:
1. Intrinseco: i motivi sono generici e indeterminati, non riuscendo a delineare chiaramente le ragioni di fatto e di diritto che dovrebbero sostenere la censura.
2. Estrinseco: manca una correlazione diretta tra le argomentazioni del ricorso e la motivazione della sentenza impugnata. In altre parole, l’impugnazione non si configura come una ‘critica argomentata’ al provvedimento contestato, ma si limita a prospettare deduzioni generiche.
Nel caso specifico, il ricorso non assolveva alla sua funzione tipica: consentire al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i punti della decisione da riesaminare. L’assenza di una critica mirata e pertinente ha reso impossibile per la Corte esercitare il proprio sindacato, conducendo inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’atto di impugnazione non è una mera formalità, ma uno strumento tecnico che richiede rigore e precisione. Proporre un ricorso generico, che non si confronta specificamente con le argomentazioni del giudice precedente, equivale a non proporlo affatto. Le conseguenze, come visto, non sono solo processuali ma anche economiche. Per i professionisti del diritto, questa decisione è un monito a curare con la massima attenzione la redazione degli atti di impugnazione, costruendo una critica puntuale e argomentata che possa superare il severo vaglio di ammissibilità della Corte di Cassazione. Per le parti, è la conferma che il successo di un’azione legale dipende tanto dalla sostanza quanto dalla forma con cui viene presentata.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Ciò accade se i motivi sono generici, indeterminati e non costituiscono una critica argomentata e correlata alla sentenza che si sta impugnando.
Cosa si intende per ‘specificità dei motivi’ di un ricorso?
Per ‘specificità dei motivi’ si intende l’obbligo per il ricorrente di indicare in modo chiaro e preciso non solo le parti della sentenza che contesta, ma anche le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della sua critica, creando un collegamento diretto con la motivazione del provvedimento impugnato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Oltre al mancato esame nel merito dell’impugnazione, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3265 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3265 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOMECUI 01PECP1) nato il 13/02/1980
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN ‘ DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali del provvedimento impugnato, è del tutto privo dei requisiti specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragi di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la compless delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una crit argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche e, non assolvendo alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricor non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 3 dicembre 2024.