Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Quando si impugna una sentenza, specialmente in Cassazione, non è sufficiente manifestare un generico dissenso. È fondamentale articolare critiche precise e pertinenti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda le severe conseguenze di un ricorso inammissibile, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi di gravame. Questo principio garantisce che il giudizio di legittimità si concentri su questioni di diritto concrete, evitando di trasformarsi in un terzo grado di merito.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da una condanna emessa dal GIP del Tribunale di Roma a quattro anni di reclusione e 16.000 euro di multa. In seguito all’appello dell’imputato, la Corte d’Appello di Roma aveva parzialmente riformato la decisione, riducendo la pena a tre anni e quattro mesi di reclusione e 12.000 euro di multa, ma confermando nel resto la sentenza e, quindi, la responsabilità penale dell’imputato.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione relativo all’affermazione della sua colpevolezza.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha messo un punto fermo alla questione, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso presentato. I Giudici Supremi hanno osservato che il motivo era “del tutto generico e non sufficientemente parametrato al contenuto della sentenza impugnata”. In altre parole, il ricorrente si era limitato a criticare in modo apodittico e astratto la motivazione della Corte d’Appello, senza però formulare una critica specifica e dettagliata contro le argomentazioni contenute nel provvedimento.
Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che si intende contestare. Deve individuare i punti deboli, le presunte violazioni di legge o i vizi logici nel ragionamento del giudice precedente e argomentare in modo puntuale. Un’impugnazione che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte o a esprimere un mero dissenso generale è destinata a essere dichiarata inammissibile.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e Sanzione
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale e tenendo conto della giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186/2000), la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Inoltre, poiché non sono emersi elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa, il ricorrente è stato anche condannato a versare la somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione ribadisce quindi un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità e perizia tecnica.
Per quale motivo il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Risposta 1: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo di impugnazione è stato ritenuto del tutto generico, apodittico e non sufficientemente specifico rispetto al contenuto della sentenza impugnata. Il ricorrente non ha articolato una critica puntuale contro la motivazione della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Risposta 2: A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Qual era la decisione della Corte d’Appello che è stata impugnata?
Risposta 3: La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato una precedente sentenza di condanna, riducendo la pena a 3 anni e 4 mesi di reclusione e € 12.000 di multa, ma confermando la colpevolezza dell’imputato per il reato ascritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31003 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31003 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata il 14 luglio 2023 la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la precedente sentenza del giorno 15 novembre 2022 con cui il GIP del il Tribunale di Roma aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 4 di reclusione ed C 16.000 di multa, riducendo la pena inflitta in complessivi anni 3 e mesi 4 di reclusione ed C 12.000 di multa e confermando nel resto, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo in esso dedotto risulta del tutto generico e non sufficientemente parametrato al contenuto della sentenza impugnata in quanto con esso il ricorrente si è limitato a censurarne apoditticamente la motivazione mancando di articolare alcuna specifica critica nei confronti del provvedimento emesso in sede di gravame;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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