Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Quando si presenta un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la sentenza di condanna. È necessario che i motivi di appello siano specifici, pertinenti e che si confrontino direttamente con le argomentazioni del giudice precedente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga respinto proprio per la genericità delle censure sollevate, fornendo preziose indicazioni per una difesa efficace.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto in Partenza
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che ne confermava la responsabilità penale. Il ricorrente basava il suo appello su due motivi principali: il primo contestava, in via generale, l’affermazione di colpevolezza; il secondo criticava il trattamento sanzionatorio ricevuto, auspicando l’applicazione di una pena meno severa.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato la debolezza strutturale di tali doglianze, decidendo per l’inammissibilità del ricorso nella sua interezza.
L’Analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato separatamente i due motivi, evidenziandone le lacune procedurali che hanno portato alla dichiarazione di ricorso inammissibile.
Il Primo Motivo: La Genericità sulla Responsabilità
La Corte ha qualificato come ‘generico’ il motivo relativo alla responsabilità dell’imputato. La difesa, infatti, non aveva mosso una critica puntuale e argomentata alla motivazione della sentenza della Corte d’Appello, ma si era limitata a riproporre le stesse censure di merito già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio. La Cassazione ha ricordato che la Corte d’Appello aveva fornito una ‘ampia ed esaustiva risposta’ a tali questioni, rendendo la riproposizione delle stesse argomentazioni un esercizio sterile e non consentito in sede di legittimità.
Il Secondo Motivo: La Censura sul Trattamento Sanzionatorio
Anche la critica alla pena inflitta è stata giudicata inammissibile. Il ricorrente si era limitato a invocare una ‘pena meno afflittiva’ senza però denunciare specifiche violazioni di legge o evidenti vizi di motivazione. La Corte ha osservato che la pena era già stata determinata in una misura ‘prossima al minimo edittale’, una scelta che, in assenza di circostanze particolari, non richiede una motivazione particolarmente dettagliata da parte del giudice di merito. La richiesta, pertanto, si risolveva in una mera pretesa di rinegoziazione della pena, inammissibile davanti alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla legittimità e sulla coerenza logica della decisione impugnata. Per questo motivo, le censure devono essere specifiche e devono evidenziare un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione. Un ricorso inammissibile è quello che, come nel caso di specie, si limita a ripetere argomenti già vagliati o a contestare la valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, senza individuare un preciso errore giuridico. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende è la diretta conseguenza della presentazione di un ricorso che, ab origine, non possiede i requisiti per essere esaminato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di una strategia difensiva attenta e tecnicamente rigorosa nella redazione dei ricorsi per cassazione. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, è fondamentale che l’avvocato penalista non si limiti a contestare l’esito della sentenza, ma analizzi criticamente la motivazione, individuando e argomentando specifici vizi di legittimità. Chiedere una valutazione diversa delle prove o una pena più mite senza un solido ancoraggio normativo o logico si traduce in un ricorso destinato al fallimento, con conseguenze economiche per l’assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici: non si confrontavano specificamente con le argomentazioni della sentenza d’appello e si limitavano a reiterare censure di merito già respinte in precedenza.
È sufficiente chiedere una pena più mite per ottenere una revisione della sentenza in Cassazione?
No, secondo questa ordinanza, la semplice richiesta di una pena meno afflittiva non è un motivo valido per il ricorso se non si denunciano specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione, soprattutto quando la pena applicata è già vicina al minimo previsto dalla legge.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30896 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30896 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato, è generico poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte e reitera censure di merito non consentite in questa sede, cui la Corte di appello ha fornito ampia ed esaustiva risposta;
che la censura in ordine al trattamento sanzioNOMErio non è consentita poiché invoca una pena meno afflittiva e non deduce neppure formalmente violazioni di legge o vizi della motivazione, considerato che la pena è stata determinata in misura prossima al minimo edittale e non necessitava di specifiche motivazioni;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 giugno 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente