Ricorso inammissibile: La Cassazione chiarisce i requisiti di specificità dell’appello
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo una profonda conoscenza del diritto, ma anche una rigorosa attenzione alla forma e alla sostanza dei motivi di impugnazione. Un errore in questa fase può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze significative per l’imputato. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi di appello ne determinino l’inevitabile rigetto, senza neppure un esame nel merito.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bari, con cui un soggetto veniva condannato per una condotta minacciosa. In particolare, l’imputato aveva tentato di impedire il sequestro della sua moto da parte delle forze dell’ordine. Avverso tale decisione, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, articolando le proprie doglianze su tre punti principali: l’erronea affermazione della responsabilità penale, l’eccessività del trattamento sanzionatorio e l’illegittima applicazione della recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto i motivi proposti sono stati ritenuti generici, manifestamente infondati e meramente riproduttivi di questioni già adeguatamente esaminate e risolte dalla Corte d’Appello. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito. La mancanza di critiche specifiche e pertinenti alla motivazione della sentenza impugnata rende l’appello sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni: Genericità e Ripetitività dei Motivi di Gravame
La Corte ha analizzato punto per punto i motivi del ricorso, evidenziandone la debolezza intrinseca. In primo luogo, la Corte d’Appello aveva già fornito argomentazioni precise e dettagliate sulla condotta minacciosa del ricorrente, motivando in modo congruo la sua responsabilità. In secondo luogo, la pena inflitta era stata individuata nel minimo edittale, rendendo la doglianza sull’eccessività del tutto infondata. Infine, e in modo decisivo, la questione della recidiva era stata contestata in appello in maniera del tutto generica, senza che la difesa articolasse critiche specifiche. Di fronte a una richiesta di esclusione così vaga, i giudici di merito avevano correttamente applicato l’aggravante. La Cassazione ha quindi concluso che i motivi erano ‘geneticamente inammissibili’, cioè viziati fin dalla loro origine per mancanza dei requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche di un Ricorso Generico
La pronuncia in esame ha importanti implicazioni pratiche. Un ricorso generico non solo non ottiene il risultato sperato di una riforma della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La declaratoria di inammissibilità, infatti, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Questo caso ribadisce l’importanza cruciale di affidarsi a un difensore esperto che sappia redigere un atto di impugnazione specifico, pertinente e critico rispetto alla motivazione della sentenza che si intende contestare, evitando di incorrere in un inevitabile e costoso ricorso inammissibile.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione è ritenuto generico?
La Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Ciò significa che il ricorso non viene esaminato nel merito e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Per quale motivo la contestazione sulla recidiva è stata respinta?
La contestazione è stata respinta perché era stata sollevata in maniera generica nei motivi di gravame, senza articolare critiche specifiche contro la decisione della Corte d’Appello. Di conseguenza, la Cassazione ha ritenuto la questione ‘geneticamente inammissibile’.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base a quanto stabilito nell’ordinanza, il ricorrente il cui ricorso è dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29945 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29945 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
“—,,,
”,..
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME e le conclusioni trasmesse il 2 luglio 2024 con cu insiste per l’accoglimento del ricorso;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo, con cui si censura, complessivamente, la ritenuta responsabilità, trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, e la recidiva per come contestata risulta generi manifestamente infondato e riproduttivo di questione adeguatamente vagliata dalla Corte di appello che ha dato conto, per mezzo di precise argomentazioni, della condotta minacciosa del ricorrente tesa ad impedire che gli fosse sequestrato la moto, la ritenuta congrua pen (individuata nel minimo edittale) e la corretta applicazione della recidiva, aggrava quest’ultima, contestata in maniera generica nei motivi di gravame (la difesa aveva richiest l’esclusione della recidiva senza articolare critiche) e, pertanto, geneticamente inammissibile rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024.