Ricorso Inammissibile: La Guida Completa alla Genericità dei Motivi
Nel complesso mondo della procedura penale, la presentazione di un’impugnazione è un’arte che richiede precisione e specificità. Non basta, infatti, lamentare un’ingiustizia; è necessario articolare le proprie ragioni in modo chiaro e pertinente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione su questo tema, chiarendo perché un ricorso inammissibile per genericità viene respinto senza un esame di merito. Comprendere questi principi è fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un’ordinanza di una Corte d’Appello che aveva dichiarato inammissibile un atto di gravame. In sostanza, già in secondo grado l’impugnazione era stata giudicata non idonea a procedere. L’imputato, non rassegnandosi a tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione, contestando l’ordinanza della Corte territoriale. La questione giunta all’esame della Suprema Corte non riguardava quindi il merito dell’accusa originale, ma la correttezza procedurale della decisione che aveva bloccato l’appello.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha risolto la questione in modo netto e definitivo: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La Corte non è entrata nel merito della questione, fermandosi a un vaglio preliminare che ha evidenziato un difetto insanabile nell’atto di impugnazione stesso.
Le motivazioni: Perché un Ricorso è Manifestamente Infondato?
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha giustificato l’inammissibilità. Il ricorso è stato definito ‘ex se generico’, ovvero generico nella sua stessa essenza. Secondo i giudici, l’appellante si era limitato a ‘evocare il vizio enunciato’ senza sviluppare un confronto reale e critico con le argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata. In altre parole, mancava una ‘correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione’.
La Corte ha ribadito un principio giuridico consolidato, citando un precedente del 2007: un’impugnazione non può ignorare le affermazioni del provvedimento che contesta. Se lo fa, cade inevitabilmente nel ‘vizio di aspecificità’. Questo principio, sottolinea la Corte, vale anche quando l’oggetto del ricorso per cassazione è un’ordinanza che dichiara l’inammissibilità di un appello. Non è sufficiente affermare che il giudice precedente ha sbagliato; è obbligatorio spiegare perché, punto per punto, confrontandosi con la sua logica giuridica.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Redazione di un Atto di Impugnazione
Questa ordinanza è un monito fondamentale per avvocati e assistiti. La redazione di un atto di impugnazione non è un mero esercizio formale, ma un dialogo critico con la decisione che si intende contestare. Qualsiasi ricorso, per avere una speranza di essere esaminato nel merito, deve essere specifico, pertinente e puntuale. Deve ‘smontare’ le argomentazioni del giudice precedente, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche. Un ricorso generico, che si limita a ripetere formule astratte o a lamentare un errore senza collegarlo direttamente al testo del provvedimento, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con un conseguente spreco di tempo, risorse e la condanna a sanzioni pecuniarie. La specificità non è un optional, ma il requisito essenziale per l’accesso alla giustizia nei gradi superiori.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato ‘generico’ e quindi inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è generico quando manca una specifica critica alla decisione impugnata. È necessario che vi sia una correlazione diretta tra le argomentazioni del ricorso e le motivazioni del provvedimento contestato, senza limitarsi a enunciare un vizio in astratto.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
In base a quanto stabilito nel provvedimento, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Il principio della genericità si applica anche quando si impugna un’ordinanza che ha già dichiarato inammissibile un appello?
Sì, la Corte chiarisce espressamente che il principio di diritto secondo cui un ricorso deve essere specifico e non generico è pienamente applicabile anche nell’ipotesi in cui si impugni un’ordinanza che dichiara l’inammissibilità di un precedente atto di appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29904 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29904 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AUGUSTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura l’ordinanza con cui la Corte appello ha ritenuto inammissibile il gravame è manifestamente infondato avendo la decisione espressamente indicato le ragioni che hanno portato a ritenere generica l’impugnazione (pag. 6); che, invero, il ricorso è ex se generico, in quanto privo di effettiva censura nei confronti della ordinanza impugnata, limitandosi lo stesso ad evocare il vizio enunciato senza alcun confronto con la decisione che si assume, contrariamente a quanto effettivamente avvenuto in sede di gravame, oggetto di concordato tra le parti; che, infatti, il ricorso è inammissibile per gene dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decision impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); che tale principio di diritto ris applicabile anche allorché con ricorso per cassazione si impugna l’ordinanza che dichiara la inammissibilità dell’appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024