Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi di Appello
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la forma e la sostanza di un’impugnazione siano cruciali. Il caso in esame riguarda un ricorso inammissibile, dichiarato tale a causa della genericità del motivo presentato, un errore che può costare caro. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per contestare una sentenza, non basta dissentire, bisogna argomentare in modo specifico.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna penale, a seguito della quale l’imputato ha visto la propria pena determinata dalla Corte d’Appello di Bologna. Ritenendo il trattamento sanzionatorio eccessivo, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere una riduzione della pena, lamentando una valutazione non equa da parte dei giudici di secondo grado. Il ricorso si fondava essenzialmente su una censura generica della sanzione applicata, senza però entrare nel dettaglio delle argomentazioni che avevano sorretto la decisione della Corte territoriale.
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 29886/2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione – cioè se la pena fosse giusta o meno – ma si ferma a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione stessa. La Corte ha stabilito che il motivo di ricorso non possedeva i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per poter essere esaminato. Di conseguenza, il ricorrente non solo ha visto respinta la sua richiesta, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nella motivazione con cui i giudici hanno giustificato l’inammissibilità. La Corte di Cassazione ha evidenziato come il ricorrente si fosse limitato a definire ‘eccessiva’ la pena, senza però confrontarsi con la motivazione della sentenza d’appello. La Corte di Bologna, infatti, aveva fornito una giustificazione precisa per la sua decisione: la pena, sebbene appena superiore al minimo edittale, era congrua in ragione della ‘gravità della condotta’ e del ‘rischio di più gravi conseguenze’ che ne sarebbero potute derivare.
Il ricorso, per essere ammissibile, avrebbe dovuto attaccare specificamente questo ragionamento, spiegando perché la valutazione della gravità fosse errata o perché il rischio di conseguenze peggiori non sussistesse o fosse stato sopravvalutato. Invece, si è risolto in una critica superficiale e non specifica, qualificata dai giudici come ‘generica’. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla congruità della pena, ma può solo verificare se la motivazione di quest’ultimo sia logica e non contraddittoria. Se l’atto di ricorso non evidenzia vizi di questo tipo, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È indispensabile redigere un atto di ricorso dettagliato, che analizzi punto per punto la motivazione della sentenza impugnata e ne evidenzi le specifiche criticità, siano esse violazioni di legge o vizi logici. Un ricorso fondato su motivi generici non solo non ha alcuna possibilità di successo, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa in sede di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché il motivo presentato era generico. Non prendeva in esame la specifica motivazione della Corte d’Appello, che aveva giustificato la congruità della pena.
Quali ragioni aveva fornito la Corte d’Appello per la quantificazione della pena?
La Corte d’Appello aveva ritenuto la pena adeguata, seppur di poco superiore al minimo, in considerazione della gravità della condotta e del rischio di conseguenze più gravi che l’azione avrebbe potuto determinare.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29886 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29886 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MOTTA DI LIVENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura il trattamento sanzionato ritenuto eccessivo risulta generico in quanto non prende in esame la compiuta motivazione della Corte di appello in punto di pena nella parte in cui ha dato atto dell’apprezzata congruità d pena, individuata appena al di sopra del minimo edittale in ragione della gravità della condot ed il rischio di più gravi conseguenze che avrebbe potuto determinare;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024