Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultima via per contestare una condanna, ma è un percorso irto di requisiti formali. Un errore comune, spesso fatale, è la redazione di un atto generico. La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta che un ricorso inammissibile è la diretta conseguenza di motivi vaghi e non specifici. Analizziamo come la mancanza di una critica puntuale alla sentenza impugnata possa precludere l’esame nel merito della questione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di evasione. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo una presunta violazione di legge in relazione all’affermazione della sua responsabilità penale. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna emessa dalla corte territoriale.
La Decisione della Corte di Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato riguardo al reato di evasione, ma si ferma a un livello preliminare, ovvero alla valutazione della corretta formulazione dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Principio della Specificità del Ricorso
Il fulcro della decisione risiede nella motivazione addotta dalla Corte: la genericità del motivo di ricorso. I giudici hanno spiegato che l’atto di impugnazione era, in concreto, privo di una vera e propria censura nei confronti della decisione della Corte d’Appello. Si trattava di un’enunciazione meramente evocativa di un vizio di legge, senza però articolare una critica specifica e circostanziata.
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato, citando anche un precedente giurisprudenziale (sentenza n. 34270/2007), secondo cui un ricorso è inammissibile quando manca qualsiasi correlazione tra le argomentazioni della sentenza impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. In altre parole, non è sufficiente lamentare una violazione di legge; è indispensabile spiegare perché la decisione del giudice precedente è sbagliata, confrontandosi punto per punto con la sua motivazione. Ignorare le affermazioni del provvedimento che si intende criticare porta inevitabilmente al vizio di aspecificità, rendendo il ricorso un esercizio sterile e destinato al fallimento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve come un importante monito per gli operatori del diritto. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita e meticolosa della sentenza che si intende impugnare. Ogni motivo di doglianza deve essere specifico, pertinente e deve ‘dialogare’ criticamente con le ragioni esposte dal giudice del grado precedente. Un ricorso formulato in termini astratti o generici, che si limita a ripetere le proprie tesi senza smontare quelle avversarie contenute nella sentenza, non supera il vaglio di ammissibilità. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese per il condannato. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Cosa significa che un ricorso è inammissibile per genericità dei motivi?
Significa che l’atto di impugnazione viene respinto senza essere esaminato nel merito, perché le ragioni presentate sono troppo vaghe e non contestano in modo specifico e dettagliato le argomentazioni contenute nella sentenza che si sta impugnando.
Per quale motivo specifico il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato considerato generico perché si limitava a enunciare una violazione di legge riguardo alla responsabilità per il reato di evasione, senza però creare una reale correlazione tra le proprie argomentazioni e le motivazioni della decisione della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29861 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29861 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine a ritenuta responsabilità per il delitto di evasione è generico in quanto, in concreto, pr effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei mo manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 d 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024