Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, un’opportunità cruciale per contestare una sentenza. Tuttavia, l’accesso a questa fase non è automatico e richiede il rispetto di rigorosi requisiti formali e sostanziali. Un ricorso inammissibile non solo chiude la porta a una revisione del caso, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. L’ordinanza n. 27963/2024 della Corte di Cassazione ce ne offre un chiaro esempio, sottolineando l’importanza della specificità e della chiarezza nell’esposizione dei motivi di appello.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto in Partenza
Il caso analizzato nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il ricorrente, attraverso il proprio legale, ha impugnato la decisione di secondo grado, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Il procedimento, giunto alla sua fase finale, è stato oggetto di un’analisi preliminare da parte della Corte per valutarne, appunto, l’ammissibilità.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di Inammissibilità
Con un’ordinanza sintetica ma incisiva, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle ragioni del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, constatando l’assenza dei presupposti minimi affinché il ricorso potesse essere esaminato. La Corte non si è limitata a questa declaratoria, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione sul ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato la Corte a giudicare il ricorso inammissibile. Comprendere questi punti è fondamentale per ogni professionista e cittadino che si approccia al sistema giudiziario.
La Genericità del Motivo di Ricorso
Il principale vizio riscontrato dalla Cassazione è la genericità del motivo di appello. Il ricorso è stato ritenuto ‘privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato’. In altre parole, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una sentenza. È necessario, invece, articolare in modo specifico e dettagliato quali norme di diritto si ritengono violate e come la sentenza impugnata le abbia erroneamente interpretate o applicate. Bisogna creare un dialogo critico e preciso con la decisione precedente, non una semplice contrapposizione.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La Corte ha applicato una conseguenza diretta e onerosa alla declaratoria di inammissibilità. Oltre al pagamento delle spese processuali, è stata disposta una sanzione pecuniaria di 3.000 euro. La motivazione di questa sanzione si basa sul principio, richiamato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000), secondo cui chi presenta un ricorso inammissibile è considerato in colpa. Si presume, cioè, che un’adeguata diligenza avrebbe dovuto portare il ricorrente o il suo difensore a riconoscere la mancanza dei presupposti per un’impugnazione valida, evitando così di sovraccaricare inutilmente il sistema giudiziario.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Ben Formulato
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cardine della procedura penale: l’impugnazione non è un atto da prendere alla leggera. La presentazione di un ricorso in Cassazione deve essere il risultato di un’analisi approfondita, capace di individuare vizi specifici nella sentenza precedente e di articolarli in modo chiaro, pertinente e giuridicamente fondato. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per il cliente, ma rappresenta anche un costo per la collettività e una sanzione diretta per il ricorrente. Questa decisione serve da monito sulla necessità di professionalità e rigore nella redazione degli atti giudiziari, specialmente in un contesto, come quello della Cassazione, dove il formalismo è al servizio della funzione nomofilattica della Corte stessa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché deduceva un motivo generico, senza una puntuale e specifica enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificavano e senza adeguati riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La conseguenza è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) da versare in favore della Cassa delle ammende.
La sanzione pecuniaria è sempre applicata in caso di ricorso inammissibile?
Sì, la sanzione viene applicata perché si presume che il ricorrente abbia agito con colpa nel determinare la causa di inammissibilità, a meno che non si possa dimostrare il contrario, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27963 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27963 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASSINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui rifer alla motivazione dell’atto impugnato;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024.