Ricorso Inammissibile per Genericità: La Cassazione Fa Chiarezza
Quando si presenta un’impugnazione contro una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. La legge richiede precisione, analisi e critica puntuale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché totalmente privo di specificità. Questa decisione offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace e le conseguenze di un approccio superficiale.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Nelle sue motivazioni, egli lamentava una generica ‘violazione di legge e carenza di motivazione’ riguardo all’affermazione della sua responsabilità. Secondo il ricorrente, nella sentenza impugnata sarebbe mancata ‘una comprensione critica ed analitica delle prove e dei mezzi di valutazione della prova’. Sulla base di queste affermazioni, chiedeva l’annullamento della condanna.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto categoricamente le argomentazioni del ricorrente, definendole ‘manifestamente infondate’. La decisione si basa su un punto centrale della procedura penale: la necessità della specificità dei motivi di ricorso. I giudici hanno evidenziato come le doglianze presentate fossero ‘assolutamente prive di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertive’.
In altre parole, il ricorrente non aveva intrapreso una critica puntuale e argomentata della sentenza di secondo grado, ma si era limitato a enunciazioni generali e non supportate da concreti riferimenti ai dati di fatto o alle ragioni di diritto. Questo ha portato la Corte a dichiarare il ricorso inammissibile per la sua assoluta genericità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando diversi aspetti cruciali. In primo luogo, il ricorrente non si è minimamente confrontato con la sentenza impugnata. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la decisione che contesta, smontandone le argomentazioni punto per punto. In questo caso, tale confronto era del tutto assente.
In secondo luogo, la Corte ha rilevato un elemento ancora più significativo: in una fase precedente, il ricorrente aveva addirittura rinunciato ai motivi relativi all’affermazione di responsabilità, rendendo la successiva impugnazione su quello stesso punto ancora più debole e pretestuosa.
Al contrario, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta ‘logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto’. I giudici di secondo grado avevano adeguatamente dato atto dei profili relativi sia alla responsabilità dell’imputato sia alla dosimetria della pena, rendendo la loro decisione immune da vizi di legittimità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è una mera questione formale, ma produce conseguenze concrete e onerose. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile e non si ravvisa una mancanza di colpa da parte del ricorrente, scattano due sanzioni.
La prima è la condanna al pagamento delle spese del procedimento. La seconda è il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata quantificata in tremila euro. Questa ordinanza serve quindi da monito: le impugnazioni in ambito penale sono uno strumento serio che deve essere utilizzato con rigore e precisione. Presentare un ricorso generico non solo è inutile ai fini di ottenere una riforma della sentenza, ma comporta anche significative sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era manifestamente infondato, assolutamente privo di specificità, generico e assertivo. Il ricorrente non ha formulato una critica analitica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso devono essere ‘specifici’?
Significa che l’atto di impugnazione non può limitarsi a lamentele generiche, ma deve indicare chiaramente le parti della sentenza che si contestano e le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono tali contestazioni, in un confronto diretto con la motivazione del giudice precedente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24511 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24511 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità laddove mancherebbe “una comprensione critica ed analitica delle prove e dei mezzi di valutazione della prova”.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
I motivi in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Il ricorrente non si confronta minimamente con la sentenza impugnata. Laddove, peraltro, vi era stata anche rinuncia ai motivi sulla responsabilità.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità.
Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legittimità, avendo dato atto congruamente dei profili afferenti alla responsabilità e alla dosimetria della pena.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/06/2024