Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia gli Appelli Generici
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale, ma deve rispettare precise regole di forma e sostanza. Un ricorso inammissibile è un atto che, per la sua genericità o per altri vizi, non può nemmeno essere esaminato nel merito dal giudice. Con la recente ordinanza n. 24496/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, chiarendo le pesanti conseguenze per chi presenta un appello vago e non sufficientemente argomentato.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Il ricorrente lamentava una presunta violazione di legge e una carenza di motivazione riguardo alla determinazione della pena (la cosiddetta dosimetria della pena). A suo dire, i giudici di secondo grado non avevano spiegato in modo adeguato il percorso logico che li aveva portati a stabilire una certa sanzione, non commisurandola all’effettiva gravità del fatto.
La richiesta era, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata. Tuttavia, l’atto di ricorso si limitava a enunciare questi principi senza entrare nel dettaglio, senza criticare punto per punto le argomentazioni della Corte d’Appello e senza fornire elementi concreti a supporto delle proprie tesi.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza mezzi termini. I giudici supremi hanno definito i motivi del ricorso come “manifestamente infondati”, “assolutamente privi di specificità” e “del tutto assertivi”.
In pratica, l’atto di impugnazione non era un’analisi critica della sentenza, ma una semplice e generica lamentela. Mancava l’enunciazione di richieste specifiche, supportate da precise ragioni di diritto e da dati di fatto pertinenti. Questa assenza di specificità ha reso l’atto incapace di superare il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha contrapposto la genericità del ricorso alla logicità e coerenza della motivazione della Corte d’Appello. I giudici di merito, infatti, avevano giustificato adeguatamente la pena inflitta, tenendo conto di diversi fattori aggravanti:
1. I precedenti penali: L’imputato non era incensurato, ma gravato da plurimi precedenti penali.
2. Le circostanze del reato: Il crimine era stato commesso mentre l’imputato era già sottoposto a una misura cautelare (divieto di dimora a Torino con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).
3. La natura del fatto: Oltre al reato principale, l’imputato si era reso responsabile del prelievo di un tombino dal suolo pubblico, un’azione che denota ulteriore spregiudicatezza.
Secondo la Cassazione, la motivazione sulla dosimetria della pena fornita dalla Corte d’Appello era, pertanto, “logica, coerente e corretta in punto di diritto”, e quindi immune da qualsiasi vizio. Il ricorso, non riuscendo a scalfire questa solida argomentazione con critiche precise, si è rivelato inefficace.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Generico
La decisione sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: un’impugnazione deve essere un dialogo critico con la decisione precedente, non un monologo assertivo. Chi ricorre ha l’onere di spiegare specificamente dove e perché il giudice precedente ha sbagliato.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, quando non si ravvisa un’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in euro tremila. Questa pronuncia serve da monito: i ricorsi pretestuosi o mal formulati non solo non portano a nulla, ma comportano anche un significativo costo economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato, assolutamente privo di specificità e del tutto assertivo. Non conteneva una critica analitica alla sentenza impugnata né indicava specifiche ragioni di diritto o dati di fatto a supporto delle proprie tesi.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per giustificare la pena?
La Corte d’Appello ha giustificato l’adeguatezza della pena tenendo conto dei plurimi precedenti penali dell’imputato, del fatto che il reato è stato commesso mentre era già sottoposto a un divieto di dimora con obbligo di firma, e della circostanza che avesse anche prelevato un tombino dal suolo pubblico.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile?
A norma dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24496 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24496 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’art. 546 cod. proc. pen. lamentando, in particolare, che dalla motivazione della sentenza impugnata non emerga quale sia stato il percorso logico per un concreto adeguamento della pena alla effettiva gravità del fatto,
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. stessi, inoltre, non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità.
Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legittimità, avendo dato atto, tra l’altro, dell’adeguatezza della pena, tenuto conto che l’imputato, gravato da plurimi precedenti penali e che ha commesso il reato mentre era sottoposto al divieto di dimora in Torino con obbligo di presentazione alla p.g. per commettere il reato, ha anche prelevato un tombino dal suolo pubblico.
La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugnato è, pertanto, logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/06/2024