Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di forma e sostanza. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa condurre a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione. Analizziamo questo caso per comprendere i principi applicati e le lezioni pratiche che ne derivano.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Quest’ultima aveva confermato la decisione del tribunale di primo grado. L’imputato, non soddisfatto della decisione, decideva di adire la Corte di Cassazione, sollevando un unico motivo di ricorso. Tuttavia, come vedremo, la strategia difensiva si è rivelata inefficace.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un controllo preliminare sulla validità dell’atto di impugnazione. La Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso fosse affetto da ‘genericità’, ovvero non fosse sufficientemente specifico e critico nei confronti della sentenza impugnata. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono un compendio dei principi fondamentali che regolano il giudizio di legittimità. In primo luogo, i giudici hanno evidenziato la presenza di una ‘doppia conforme’. Poiché sia il Tribunale che la Corte d’Appello erano giunti alla medesima conclusione, la Corte d’Appello aveva legittimamente motivato la propria sentenza ‘per relationem’, ovvero richiamando e facendo proprie le argomentazioni del primo giudice. In questo contesto, un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse questioni già ampiamente discusse e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
La Corte ha sottolineato che un ricorso è ammissibile solo se instaura un ‘confronto effettivo’ con le valutazioni della sentenza che si intende impugnare. Ripetere doglianze già esaminate, senza individuare uno specifico errore logico o giuridico nel ragionamento del giudice d’appello, trasforma il ricorso in un atto generico e, pertanto, inammissibile. La Suprema Corte non è un terzo grado di merito, ma un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge, non ricostruire i fatti. La genericità delle censure, che solo in apparenza denunciano un vizio, non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: la specificità è tutto. Non basta essere in disaccordo con una sentenza; è necessario articolare critiche precise, puntuali e pertinenti, che mettano in luce vizi logici o violazioni di legge commessi dal giudice del grado precedente. Evitare la mera riproposizione di argomenti già vagliati è essenziale per non incorrere in una declaratoria di ricorso inammissibile, che comporta non solo la fine del percorso giudiziario, ma anche significative conseguenze economiche. La decisione serve da monito: il ricorso per cassazione è uno strumento tecnico che va utilizzato con perizia e cognizione di causa.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e quindi inammissibile?
Quando si limita a riproporre le medesime questioni già affrontate nei precedenti gradi di giudizio, senza un confronto effettivo e critico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa ‘doppia conforme’ e quale impatto ha sull’ammissibilità del ricorso?
Significa che due sentenze consecutive (primo grado e appello) hanno raggiunto la stessa conclusione di responsabilità. In questo caso, è ammessa una motivazione della sentenza d’appello ‘per relationem’ (cioè per riferimento a quella precedente), e il ricorso in Cassazione deve essere ancora più specifico per essere considerato ammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata determinata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24431 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24431 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Roma, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in coerenza con le risultanze processuali ed in adesione alle valutazioni del primo Giudice, atteso che in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità va riconosciuta l’ammissibilità della motivazione della sentenza d’appello per relationem;
ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di primo e secondo grado, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate anche per relationem, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 260608);
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 7 giugno 2024
Il Consig ere estensore GLYPH
Il Presidente