Il Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso Pratico
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti del suo giudizio. Non si tratta di un terzo grado di merito dove i fatti vengono riesaminati, ma di un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte illustra perfettamente le conseguenze di un’impugnazione non adeguatamente formulata, definita come ricorso inammissibile.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Milano, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due aspetti principali: l’applicazione della recidiva e la determinazione della pena, ritenuta eccessiva. In sostanza, il ricorrente non contestava un errore di diritto specifico commesso dai giudici di secondo grado, ma chiedeva una riconsiderazione complessiva della sua situazione, auspicando un giudizio di merito più favorevole.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle richieste del ricorrente, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che l’atto di impugnazione non possiede i requisiti necessari per essere esaminato. La conseguenza diretta è la conferma definitiva della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello e l’aggiunta di ulteriori oneri economici a carico del ricorrente.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si basa su un principio cardine del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso è stato giudicato ‘generico’ perché non individuava vizi specifici deducibili in sede di Cassazione, come la violazione di legge o il vizio di motivazione. Il ricorrente, invece, sollecitava un ‘diverso giudizio di merito’, ovvero chiedeva ai giudici supremi di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti.
La Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata fosse, al contrario, ben motivata. I giudici d’appello avevano dato atto della ‘maggiore pericolosità’ del soggetto alla luce dei suoi precedenti penali, giustificando così sia il trattamento sanzionatorio applicato sia la valutazione della recidiva. Inoltre, la pena era stata giudicata congrua in rapporto alla gravità del reato e ai profili personologici dell’imputato. Di fronte a una motivazione logica e coerente, non c’era spazio per una censura in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso, per avere una possibilità di essere accolto, deve essere tecnico e puntuale. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la sentenza, ma è necessario articolare critiche precise, indicando le norme di legge che si assumono violate o le specifiche contraddizioni e illogicità nella motivazione del provvedimento impugnato. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, aggravando ulteriormente la posizione del condannato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché generico e volto a sollecitare un diverso giudizio di merito sull’applicazione della recidiva e sulla determinazione della pena, senza individuare specifici vizi di legittimità deducibili in quella sede.
Quali elementi ha considerato la Corte per giudicare corretta la motivazione della sentenza impugnata?
La Corte ha rilevato che la sentenza aveva adeguatamente motivato la pena tenendo conto della maggiore pericolosità del ricorrente, desunta dai suoi precedenti, e della congruità della sanzione rispetto alla gravità del reato e ai profili personologici dell’imputato.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3579 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3579 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 28/01/1980
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso è generico e comunque volto a sollecitare un diverso giudizio di merito in ordine all’applicazione della recidiva e alla determinazione della pena, senza l’individuazione di vizi deducibili in questa sede, a fronte di una motivazione in cui si dà atto che le condotte risultano espressione di maggiore pericolosità alla luce dei precedenti da cui il ricorrente è gravato e nel contempo si segnala la congruità della pena in rapporto alla rilevanza del reato più grave e ai profili personologici;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Pre idente