Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un appello non può limitarsi a una generica contestazione della sentenza precedente, ma deve articolare motivi specifici e pertinenti. In caso contrario, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese. È quanto emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha respinto l’impugnazione di un imputato proprio a causa della genericità delle sue doglianze.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila. L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato la decisione di secondo grado, lamentando una presunta errata valutazione della sua responsabilità penale e la mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che prevede il proscioglimento per determinate cause.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una valutazione puramente procedurale, senza entrare nel merito delle accuse.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha ritenuto che i motivi addotti dal ricorrente non fossero ammissibili in sede di legittimità. Il ricorso era infatti costituito da “mere doglianze del tutto generiche”. In altre parole, l’appellante si era limitato a esprimere un dissenso generico rispetto alla sentenza della Corte d’Appello, senza però:
1. Evidenziare specifici errori di diritto: Non è stato indicato in che modo la Corte d’Appello avrebbe violato la legge nell’affermare la responsabilità penale.
2. Fornire argomentazioni concrete: La critica alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. non era supportata da ragioni specifiche che ne giustificassero l’operatività nel caso concreto.
La Cassazione ha sottolineato che un’impugnazione, per essere valida, non può risolversi in una semplice lamentela, ma deve individuare con precisione i vizi della decisione impugnata. La mancanza di una “specifica ragione a fondamento della impugnazione” ha reso l’atto processuale inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso, specialmente quando ci si rivolge alla Corte di Cassazione. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per far valere le proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche significative per l’imputato. La decisione serve da monito: l’accesso alla giustizia di legittimità è subordinato al rispetto di requisiti formali e sostanziali rigorosi, volti a garantire che la Corte Suprema si pronunci solo su questioni di diritto effettive e ben definite, evitando di essere oberata da appelli esplorativi o meramente dilatori.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio perché costituiti da doglianze generiche che non evidenziano alcuna specifica ragione a fondamento dell’impugnazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘mere doglianze generiche’ in un ricorso?
Significa che il ricorrente si è limitato a criticare la sentenza precedente in modo vago e generale, senza individuare e argomentare specifici errori di diritto o vizi procedurali che avrebbero inficiato la decisione del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22742 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22742 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 165 – R.G. n. 1569/24
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze del tutto generiche sulla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e sulla responsabilità per il reato contestato, senza neppure evidenziare alcuna specifica ragione a fondamento della impugnazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024.