Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Impugnazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente. È necessario articolare una critica precisa, logica e giuridicamente fondata. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi possano condurre a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non entrano nemmeno nel merito della questione, fermando il processo per un vizio procedurale. Analizziamo insieme questa decisione per capire quali sono i requisiti di un’impugnazione efficace.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Respinto per Genericità
Un imputato, dopo essere stato giudicato da una Corte d’Appello, ha deciso di portare il suo caso davanti alla Corte di Cassazione. I suoi avvocati hanno basato il ricorso su due principali argomentazioni, che tuttavia non hanno superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
I Motivi del Ricorso: Ne Bis in Idem e Difetto di Motivazione
I due pilastri del ricorso erano:
1. La violazione del principio del ne bis in idem: L’imputato sosteneva di essere stato giudicato due volte per lo stesso fatto, in violazione di un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico.
2. Il difetto di motivazione: Si lamentava che la sentenza della Corte d’Appello non fosse adeguatamente motivata, ovvero che i giudici non avessero spiegato in modo sufficientemente logico e approfondito le ragioni della loro decisione.
Sebbene questi siano motivi di ricorso astrattamente validi, il modo in cui sono stati presentati ha determinato l’esito negativo.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una valutazione critica della tecnica difensiva utilizzata.
La Critica alla “Pedissequa Reiterazione” dei Motivi
Per quanto riguarda il primo motivo (la presunta violazione del ne bis in idem), la Corte ha rilevato che non si trattava di un’argomentazione nuova, ma di una “pedissequa reiterazione” di quanto già sostenuto e respinto nel giudizio di appello. In pratica, la difesa si è limitata a copiare e incollare i motivi del precedente atto, senza confrontarsi criticamente con le ragioni per cui la Corte d’Appello li aveva già rigettati. Un ricorso in Cassazione non può essere un semplice replay, ma deve attaccare specificamente la logica della sentenza che si contesta.
La Genericità come Vizio Fatale dell’Impugnazione
Anche il secondo motivo, relativo al difetto di motivazione, è stato giudicato non solo ripetitivo ma anche generico e indeterminato. La Cassazione ha evidenziato come il ricorrente non si fosse confrontato con i “corretti argomenti logici e giuridici” esposti nella sentenza d’appello. Lamentare un difetto di motivazione in modo vago, senza indicare i passaggi illogici o le contraddizioni specifiche del ragionamento del giudice precedente, rende il motivo di ricorso solo apparente e, quindi, inammissibile.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si basa su un principio consolidato: la funzione tipica dell’impugnazione è quella di una critica argomentata avverso il provvedimento che si contesta. Un ricorso è specifico solo quando analizza e confuta le ragioni della decisione impugnata, evidenziandone gli errori di fatto o di diritto. Se l’atto si limita a riproporre le stesse questioni già decise senza un confronto dialettico con la motivazione del giudice precedente, perde la sua funzione e diventa un mero espediente dilatorio. I giudici hanno ribadito che i motivi devono essere specifici, non solo apparenti, per superare il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un importante monito per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Non basta avere delle ragioni, bisogna saperle esporre nel modo corretto. La specificità è la chiave: ogni motivo di ricorso deve essere una freccia puntata contro un punto preciso della sentenza impugnata, spiegando perché quel punto è errato. La semplice riproposizione di difese già respinte o la critica generica alla motivazione non sono sufficienti e portano a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione economica. La difesa tecnica richiede precisione e un confronto diretto con le argomentazioni del giudice, non una semplice ripetizione.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato una ‘pedissequa reiterazione’?
Un motivo di ricorso è considerato una ‘pedissequa reiterazione’ (cioè una ripetizione passiva) quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio (ad esempio, in appello), senza formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni con cui il giudice precedente le aveva rigettate.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’ e perché porta all’inammissibilità?
Un motivo di ricorso è ‘generico’ quando non individua con precisione il punto della sentenza che si contesta o non spiega in modo specifico le ragioni giuridiche o logiche dell’errore che si attribuisce al giudice. Questo porta all’inammissibilità perché non consente alla Corte di Cassazione di svolgere la sua funzione di controllo, mancando una critica mirata e comprensibile da esaminare.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Le conseguenze per il ricorrente sono la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver proposto un’impugnazione non valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22466 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22466 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la violazione del principio del ne bis in idem da parte della corte di merito, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (a pag. 1 della sentenza impugnata) , dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01);
considerato che analogamente reiterativo – oltre che generico per indeterminatezza – risulta essere il secondo motivo di ricorso che lamenta il difetto di motivazione in quanto non si confronta con i corretti argomenti logici e giuridici esposti a pag. 2 della sentenza impugnata in modo logico ed approfondito che non si presta a censure in questa sede, in mancanza di reale confronto con la motivazione, in presenza di argomentazioni del tutto generiche ed aspecifiche;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
Il Pre «dente