Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più comuni e, per la difesa, frustranti del giudizio di Cassazione. Significa che la Corte Suprema non entra nemmeno nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a un vaglio preliminare che giudica l’impugnazione non idonea a procedere. Con l’ordinanza in esame, la Settima Sezione Penale offre un chiaro esempio pratico dei motivi che portano a tale declaratoria, ribadendo un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti.
I Fatti del Caso: La Condanna per Rapina
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli per il reato di rapina. L’imputato, ritenuto responsabile, decideva di contestare la decisione presentando ricorso alla Corte di Cassazione. Il fulcro della sua difesa in appello si basava sulla contestazione della correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna, in particolare per quanto riguardava la valutazione delle prove a suo carico.
L’Appello in Cassazione e le Doglianze Difensive
Di fronte alla Suprema Corte, la difesa ha proposto una serie di doglianze che, secondo i giudici, tendevano a un unico scopo: ottenere una rivalutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dai giudici di merito. In sostanza, l’imputato non contestava un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione, ma proponeva una lettura alternativa delle prove, in primis del riconoscimento effettuato dalle vittime della rapina.
La Decisione della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione risiede nella violazione dei requisiti di specificità previsti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Analizziamo i punti chiave della decisione.
La Mancanza di Specificità
Il primo e fondamentale requisito di un ricorso è la specificità. L’appellante non può limitarsi a esprimere un generico dissenso con la sentenza impugnata. Deve, al contrario, condurre un’analisi critica e puntuale delle argomentazioni del giudice di merito, evidenziando dove e perché queste sarebbero errate o illogiche. Nel caso di specie, il ricorso è stato giudicato generico perché non si è confrontato realmente con la motivazione della Corte d’Appello, ma si è limitato a riproporre una tesi difensiva già vagliata e respinta.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
La Cassazione ribadisce un caposaldo del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un’occasione per rivedere i fatti. La Corte non può riconsiderare le testimonianze o le prove materiali per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Le critiche dell’imputato erano invece “estranee al sindacato tipico del presente giudizio” proprio perché chiedevano una nuova valutazione del materiale probatorio.
Le Motivazioni
La Corte ha sottolineato che i giudici di merito avevano ampiamente e compiutamente motivato la loro decisione. In particolare, avevano dato conto della ricostruzione della vicenda e degli elementi a carico dell’imputato, con un focus specifico sul “riconoscimento praticamente immediato da parte delle vittime della rapina”. Di fronte a una motivazione così strutturata, la difesa avrebbe dovuto individuare specifici e decisivi travisamenti delle prove, ovvero dimostrare che il giudice aveva letto o interpretato un atto in modo palesemente errato, cosa che non è avvenuta. La mancanza di questa analisi critica ha reso il ricorso privo dei requisiti essenziali per essere esaminato.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: per avere una possibilità di successo in Cassazione, un ricorso deve essere un’opera di cesello giuridico, focalizzata sui vizi di legittimità della sentenza, e non un tentativo di riaprire una discussione sui fatti ormai accertati nei precedenti gradi di giudizio.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è privo dei requisiti di specificità previsti dalla legge, come stabilito dall’art. 581 del codice di procedura penale. Ciò accade se non contiene un’analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limita a chiedere una nuova valutazione dei fatti.
Cosa significa che il ricorso non può chiedere una ‘rivalutazione delle fonti probatorie’?
Significa che la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare le prove (come testimonianze o documenti) per decidere nuovamente sui fatti. Il suo ruolo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente, non condurre un nuovo processo nel merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La conseguenza principale è che la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22446 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22446 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessar analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle font probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diver quelli adottati dal giudice del merito, con i quali il ricorso non si confronta realmente; si pertanto di critiche estranee al sindacato tipico del presente giudizio ed avulse da pertinen individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate d giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente motivato le ragioni poste a fondamento della decisone, con una compiuta ricostruzione della vicenda ed indicazione degli elementi a carico dell’imputato, in particolar modo il riconoscimento praticament immediato da parte delle vittime della rapina (si vedano, in particolare, pagg. 6 7);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 aprile 2024.