Ricorso Inammissibile: La Guida Completa alla Decisione della Cassazione
Quando si presenta un appello, la forma è sostanza. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della sua genericità. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nelle censure mosse a una sentenza possa precludere qualsiasi esame nel merito, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questa decisione per capire i requisiti essenziali di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso: Un Appello Senza Fondamento Specifico
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato un unico motivo di ricorso, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale. Tuttavia, il ricorso si è limitato a una contestazione generica, senza entrare nel dettaglio delle ragioni che avrebbero dovuto sostenere la sua tesi.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il caso e ha prontamente dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione di carattere puramente procedurale, senza nemmeno entrare nel merito della colpevolezza dell’imputato. La Corte ha constatato che l’atto di impugnazione era del tutto carente dei requisiti minimi richiesti dalla legge.
La Genericità come Vizio Fatale
Il cuore della decisione risiede nella “genericità” del motivo di ricorso. Secondo i giudici supremi, l’appellante non ha fornito alcun elemento concreto su cui basare la sua critica alla sentenza di secondo grado. Di fronte a una motivazione della Corte d’Appello ritenuta “logicamente corretta”, il ricorrente si è limitato a enunciare un dissenso, senza però specificare quali passaggi della sentenza fossero errati e perché. Questo approccio non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare il proprio potere di controllo (sindacato).
Il Ruolo dell’Art. 581 del Codice di Procedura Penale
La Corte ha richiamato esplicitamente l’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In altre parole, non basta affermare che la sentenza è sbagliata; è necessario spiegare dettagliatamente il perché, confrontandosi punto per punto con la motivazione del giudice precedente. In assenza di tale specificità, l’atto è considerato inammissibile per legge.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è lapidaria ma estremamente chiara: il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché “privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.”. La Corte ha sottolineato che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, il ricorso non indicava gli elementi alla base della censura. Questa carenza ha impedito al collegio di individuare i rilievi e di esercitare il proprio sindacato. L’assenza di un confronto critico e specifico con la decisione appellata rende l’impugnazione un mero atto di dissenso, processualmente irricevibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati e puntuali. Un ricorso inammissibile non solo priva l’imputato della possibilità di vedere riesaminata la sua posizione, ma comporta anche conseguenze economiche. La Corte, infatti, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: la redazione di un ricorso efficace richiede un’analisi approfondita della sentenza impugnata e l’articolazione di critiche specifiche, argomentate e supportate da precisi elementi di fatto e di diritto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto del tutto generico e privo dei requisiti specifici prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale.
Cosa mancava nel ricorso presentato dall’imputato?
Il ricorso non indicava gli elementi specifici che erano alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato sulla sentenza.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22382 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22382 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della Corte d’appello di Palermo
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto contestato, è del tutto generico perché privo dei requisit prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 16 aprile 2024.