Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37538 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37538 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Udienza del 22/10/2025 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di minaccia aggravata, violenza privata aggravata e minaccia grave.
Premesso all’esame dell’intero ricorso che esso segue ad un appello aspecifico, non caratterizzato, cioè, dal dovuto confronto con la sentenza di primo grado, come invece pretes sia dall’art. 581 cod. proc. pen., sia dalla giurisprudenza di questa Corte (Sezioni Unite 8825 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, rv. 268822), giacché i motivi di appello erano struttu prevalentemente su altri profili di censura.
Considerato che questa anomalia rendeva l’appello inammissibile, sicché la Corte territoriale poteva non prenderlo in considerazione, trattandosi di un’ipotesi riconducibile ad una causa inammissibilità originaria del gravame di merito. I motivi generici, infatti, restano colpi sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell’impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione, donde il difetto di motivazione della sentenza di appello ordine a motivi così viziati in radice non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ri per cassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Ry. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343).
Considerato, dunque, che anche solo per questo difetto di specificità dell’appello il rico è inammissibile.
Rilevato, in aggiunta, che i primi tre motivi di ricorso – che lamentano vizio motivazione, nonché violazione di legge per l’erronea applicazione della disciplina relativa valutazione della prova, in ordine, rispettivamente, ai reati di cui ai capi b), d) e imputazione – non sono deducibili in sede di legittimità in quanto costituiti da mere doglian in punto di fatto, che peraltro si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedo appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito.
Rilevato che il quinto e ultimo motivo di ricorso – che deduce vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego de concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferiment ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del
20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann dei ricorrentfal pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 ottobre 2025.