Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce la Necessità di Motivi Specifici
Presentare un’impugnazione in ambito penale è un diritto fondamentale, ma deve rispettare precise regole formali per essere efficace. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: la specificità dei motivi. Quando un appello è vago e generico, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio la logica del legislatore e della giurisprudenza.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto per Genericità
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Firenze, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione conteneva un unico motivo a sostegno della sua tesi. I giudici della Suprema Corte, esaminando il ricorso, lo hanno immediatamente qualificato come ‘del tutto generico’.
Secondo l’ordinanza, il ricorrente non aveva indicato in modo chiaro e puntuale gli elementi di fatto e di diritto che stavano alla base della sua critica alla sentenza di secondo grado. Questa mancanza ha impedito ai giudici di comprendere le censure mosse e, di conseguenza, di esercitare il proprio potere di controllo sulla decisione impugnata.
L’Importanza della Specificità nel Ricorso: l’art. 581 c.p.p.
La decisione della Corte si fonda su un requisito fondamentale stabilito dal Codice di Procedura Penale, in particolare dall’articolo 581, comma 1, lettera c). Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare, a pena di inammissibilità, ‘i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta’.
L’obiettivo di questa disposizione è duplice:
1. Delimitare l’oggetto del giudizio: L’impugnazione deve circoscrivere chiaramente i punti della sentenza che si contestano, evitando che il giudice superiore debba riesaminare l’intero processo.
2. Garantire un contraddittorio effettivo: La controparte deve essere messa in condizione di conoscere esattamente le accuse mosse alla sentenza per potersi difendere adeguatamente.
Un motivo di ricorso generico, che si limita a una critica vaga senza argomentazioni specifiche, viola questi principi e rende l’atto processuale inutile.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto che il ricorso inammissibile in esame fosse privo dei requisiti minimi di legge. I giudici hanno sottolineato che, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ‘logicamente corretta’, il ricorrente non ha fornito alcun elemento concreto capace di metterla in discussione. L’atto non consentiva ‘al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato’. In altre parole, il ricorso era così vago da non poter essere nemmeno discusso nel merito. Di conseguenza, la Corte non ha avuto altra scelta che dichiararne l’inammissibilità.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima è una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso, volta a scoraggiare impugnazioni presentate in modo superficiale o dilatorio. Questa ordinanza serve da monito: un’impugnazione non è una semplice formalità, ma un atto tecnico che richiede precisione, chiarezza e argomentazioni dettagliate per avere una possibilità di successo.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato era del tutto generico, non indicando gli elementi specifici a base della censura e non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
Quale norma specifica è stata violata dal ricorrente?
Il ricorrente ha violato l’articolo 581, comma 1, lettera c), del Codice di Procedura Penale, che impone di indicare specificamente i motivi del ricorso, con le relative ragioni di diritto ed elementi di fatto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22200 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22200 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della Corte d’appello di Firenze
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Prato il DATA_NASCITA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazi legge in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, è de generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugn logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della cen formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rili mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, in data 23 aprile 2024.