Ricorso Inammissibile: La Guida Completa alla Decisione della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Quando questi mancano, il risultato è un ricorso inammissibile, che non viene nemmeno esaminato nel merito. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità di un motivo di ricorso possa portare a questa drastica conclusione, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto in Partenza
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, ritenuto penalmente responsabile nel precedente grado di giudizio, ha tentato di contestare tale affermazione di responsabilità davanti alla Suprema Corte. Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con una valutazione preliminare che ne ha bloccato l’iter.
L’organo giudicante ha infatti analizzato l’atto di impugnazione e lo ha immediatamente qualificato come inammissibile, senza entrare nel cuore della questione, ovvero la presunta colpevolezza o innocenza del soggetto.
L’Analisi della Corte e i requisiti per un ricorso ammissibile
Il fulcro della decisione della Cassazione risiede nella valutazione del singolo motivo di ricorso presentato. I giudici hanno stabilito che l’appello era ‘del tutto generico’. Ma cosa significa esattamente?
Secondo l’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, chi impugna una sentenza deve indicare in modo specifico ‘le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta’. In altre parole, non è sufficiente lamentare un generico ‘vizio di motivazione’ o esprimere un dissenso generale con la decisione del giudice precedente. È indispensabile:
1. Identificare con precisione le parti della motivazione che si contestano.
2. Indicare gli elementi specifici (prove, testimonianze, passaggi logici) che si ritengono trascurati o mal interpretati.
3. Spiegare perché questi elementi, se correttamente valutati, avrebbero portato a una decisione diversa.
L’imputato, nel caso di specie, non ha fatto nulla di tutto ciò. Si è limitato a formulare una censura generica, non consentendo alla Corte di comprendere quali fossero i punti critici della sentenza d’appello e su cosa dovesse vertere il suo sindacato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione sottolineando che la sentenza impugnata presentava una motivazione esente da vizi di illogicità. A fronte di ciò, il ricorrente aveva l’onere di smontare quel ragionamento punto per punto, indicando gli elementi concreti che ne minavano la coerenza. Non avendolo fatto, il ricorso è risultato privo della specificità richiesta dalla legge. Questa carenza non è un mero formalismo, ma una garanzia fondamentale: impedisce che la Corte di Cassazione sia chiamata a riesaminare l’intero processo come se fosse un terzo grado di merito, compito che non le spetta. Il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di rivalutare i fatti. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: la specificità è un requisito non negoziabile dell’atto di impugnazione. Un ricorso generico equivale a un ricorso nullo. Le implicazioni pratiche per chi affronta un processo penale sono chiare: affidarsi a un difensore competente è essenziale per formulare atti che rispettino i canoni di legge. La sanzione per un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma a titolo di sanzione (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende. Una lezione severa sull’importanza della precisione e del rigore tecnico nel diritto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘del tutto generico’ e privo dei requisiti specifici richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale, non indicando gli elementi precisi su cui si basava la critica alla sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa richiede la legge per un ricorso valido?
La legge, in particolare l’art. 581 c.p.p., richiede che l’atto di impugnazione indichi in modo specifico gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che sostengono la richiesta, per consentire al giudice di individuare con esattezza i punti contestati e di esercitare il proprio controllo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22196 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22196 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 della Corte d’appello di Palermo
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente da illogicità (si veda, in particolare, la pag. 4), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, in data 23 aprile 2024.