Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale per garantire il diritto di difesa. Tuttavia, la sua efficacia dipende dal rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza della specificità dei motivi di appello, chiarendo le conseguenze di un ricorso inammissibile. Questa ordinanza offre uno spunto essenziale per comprendere come la genericità di una censura possa precludere l’esame nel merito da parte del giudice.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’appello di Roma. La difesa dell’imputata aveva sollevato due principali motivi di doglianza. Il primo contestava un presunto difetto di motivazione della sentenza di secondo grado. Il secondo motivo, invece, lamentava la violazione di legge per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e per l’omessa concessione della sospensione condizionale della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha respinti entrambi, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, ovvero alla verifica dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione stessa. La Corte ha stabilito che i motivi addotti non erano stati formulati in modo da consentire un esame di legittimità, portando a conseguenze significative per la ricorrente.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza si sofferma analiticamente sulle ragioni che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità.
Primo Motivo: La Genericità dell’Impugnazione
La Corte ha qualificato il primo motivo come ‘del tutto generico’. Secondo i giudici, la difesa non aveva indicato gli elementi specifici su cui si fondava la critica alla motivazione della sentenza impugnata. In base all’art. 581, comma 1, lett. d) del codice di procedura penale, un ricorso deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Una critica generica, che non si confronta puntualmente con la logica della sentenza appellata, non permette al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. Di conseguenza, il motivo è stato ritenuto inammissibile.
Secondo Motivo: Manifesta Infondatezza
Per quanto riguarda la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, la Corte ha definito il motivo ‘manifestamente infondato’. La decisione si è basata sulle specifiche argomentazioni già fornite dalla Corte d’appello, la quale aveva giustificato il proprio diniego facendo riferimento alla gravità della condotta e alla personalità negativa dell’imputata. La Cassazione ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito fosse adeguatamente motivata e non sindacabile in sede di legittimità, respingendo così anche questa censura.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Dichiarazione di Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta effetti pratici rilevanti. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva. In secondo luogo, la legge prevede che il ricorrente venga condannato al pagamento delle spese processuali. Infine, come nel caso di specie, viene disposta la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, qui quantificata in tremila euro. Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima precisione e specificità, poiché la genericità non solo ne impedisce l’esame, ma espone il ricorrente a ulteriori sanzioni economiche.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge, come nel caso esaminato in cui il primo motivo è stato ritenuto ‘del tutto generico’ perché non specificava gli elementi a fondamento della critica, in violazione dell’art. 581 del codice di procedura penale. Un altro motivo può essere la ‘manifesta infondatezza’, come per la seconda censura.
Quali sono i requisiti per un valido motivo di ricorso?
Secondo la Corte, un motivo di ricorso deve essere specifico e non generico. Deve indicare chiaramente gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che sostengono la critica alla sentenza impugnata, in modo da permettere al giudice dell’impugnazione di comprendere i rilievi e di esercitare il proprio controllo.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta tre conseguenze principali per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali, il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende (in questo caso, tremila euro) e la definitività della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22183 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22183 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCOGNAMIGLIO NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della Corte d’appello di Roma
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto d motivazione della sentenza impugnata, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e all’omessa concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato alla luce delle specifiche argomentazioni svolte dalla Corte di appello circa la gravità della condotta e la negativa personalità dell’imputata esposte a pag. 5 della motivazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, in data 23 aprile 2024.