Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Non basta essere in disaccordo con una sentenza precedente; è fondamentale articolare le proprie ragioni in modo chiaro e specifico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda quanto sia cruciale questo aspetto, dichiarando un ricorso inammissibile proprio per la genericità dei motivi addotti. Questo principio, consolidato nella giurisprudenza, serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte Suprema sia gravata da impugnazioni prive di fondamento critico.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’appellante lamentava una presunta violazione di legge, con particolare riferimento a una carenza di motivazione riguardo agli elementi costitutivi del reato per cui era stato condannato. Tuttavia, l’atto di impugnazione si limitava a formulare tale doglianza in termini generali, senza entrare nel dettaglio delle argomentazioni della corte territoriale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che il motivo presentato era “del tutto generico” e non rispettava i requisiti imposti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Secondo i giudici, di fronte a una motivazione della sentenza d’appello coerente e logicamente corretta, il ricorrente si era limitato a “dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito”.
Le motivazioni: L’importanza dei motivi specifici nell’impugnazione
La Corte Suprema ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è tale quando i motivi non sono specifici. La specificità richiede che l’impugnazione non si risolva in una mera riproposizione di argomenti già vagliati o in una generica protesta, ma che individui con precisione i punti della decisione impugnata che si contestano e le ragioni, di fatto e di diritto, a sostegno della critica.
Citando precedenti sentenze, tra cui una delle Sezioni Unite (sent. Galtelli, 2016), la Corte ha ricordato che l’appello deve contenere “rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata”. In altre parole, è necessario un confronto diretto e argomentato con la motivazione della sentenza che si intende contestare. Mancando questo confronto critico, l’atto di impugnazione perde la sua funzione e viene considerato inammissibile.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La decisione in commento ha importanti implicazioni pratiche. Per l’avvocato difensore, la stesura di un ricorso non può essere un atto superficiale. È indispensabile un’analisi approfondita della sentenza impugnata per individuare le specifiche criticità e costruire un’argomentazione solida e puntuale. In caso contrario, il rischio non è solo il rigetto del ricorso, ma anche una condanna per il proprio assistito. Infatti, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito: le impugnazioni devono essere uno strumento serio di giustizia, non un tentativo dilatorio o infondato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è privo dei requisiti prescritti dalla legge, come la specificità dei motivi. Se le censure alla sentenza precedente sono generiche e non contengono critiche argomentate sulle ragioni di fatto e di diritto della decisione, il ricorso non può essere esaminato nel merito.
Cosa significa che i motivi del ricorso devono essere ‘specifici’?
Significa che il ricorrente deve enunciare e argomentare esplicitamente i rilievi critici rispetto alle ragioni che fondano la sentenza impugnata. Non basta esprimere un disaccordo generico, ma è necessario creare un ‘nesso critico’, ovvero un confronto puntuale con il percorso logico-giuridico del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La conseguenza principale è che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22177 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22177 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MATERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge con riferimento alla carenza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte d una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281112 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024
Il Consigliere /Estensore
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