Ricorso inammissibile in Cassazione: l’importanza della specificità dei motivi
Quando si presenta un’impugnazione, in particolare un ricorso per cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia. È fondamentale articolare motivi specifici, criticando punto per punto la decisione precedente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio perché generico e ripetitivo. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti formali di un ricorso e le conseguenze del non rispettarli.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo grado dal Tribunale e la cui sentenza era stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello, ha deciso di portare il suo caso davanti alla Suprema Corte di Cassazione. La condanna definitiva in appello era di sei mesi di arresto per un reato previsto dal d.lgs. n. 14/2017. L’imputato, tramite il suo difensore, ha basato il suo ricorso su due argomenti principali: il mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche, a suo dire motivato in modo errato dalla Corte d’Appello, la quale si era basata unicamente sui suoi precedenti penali.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’appellante sosteneva che la Corte d’Appello avesse commesso una violazione di legge e un vizio di motivazione. In sostanza, chiedeva alla Cassazione di riconsiderare due aspetti già valutati e respinti nel grado precedente:
1. La particolare tenuità del fatto: secondo la difesa, il reato era talmente lieve da non meritare una condanna.
2. Le attenuanti generiche: la difesa contestava che il diniego fosse basato esclusivamente sulla presenza di precedenti penali, senza una valutazione più ampia.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha preso una strada diversa, concentrandosi non sul merito delle richieste, ma sulla forma con cui erano state presentate.
La Decisione: un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di questa decisione non risiede nella fondatezza o meno delle richieste dell’imputato, ma nel modo in cui il ricorso è stato formulato. I giudici hanno rilevato che i motivi presentati erano generici, privi di specificità e, di fatto, si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già ampiamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione né illogica né contraddittoria per le sue decisioni.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato che la Corte d’Appello aveva correttamente giustificato il suo diniego. Per escludere la particolare tenuità del fatto, aveva considerato la pluralità delle violazioni commesse e la personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali. Allo stesso modo, il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato non solo dai precedenti, ma dalla mancanza di elementi favorevoli e dalla spiccata capacità a delinquere del soggetto, dimostrata da condanne per reati contro il patrimonio e la persona.
Citando un proprio precedente (sentenza n. 27816/2019), la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: è inammissibile un ricorso che si limita a reiterare i motivi dell’appello senza confrontarsi criticamente con gli argomenti usati dal giudice del grado precedente. Un ricorso in Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione sottolinea un aspetto cruciale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. Chi impugna una sentenza non può limitarsi a ripetere le proprie tesi, ma deve analizzare la motivazione del provvedimento contestato e spiegare précisément dove e perché il giudice abbia sbagliato. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, non specifici e si limitano a riproporre le stesse questioni già valutate e respinte nel grado precedente, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Perché nel caso di specie sono state negate le attenuanti generiche e la tenuità del fatto?
Sono state negate perché la Corte d’Appello ha fornito una motivazione logica, basata sulla pluralità delle violazioni, sui numerosi precedenti penali dell’imputato e sulla sua spiccata capacità a delinquere, elementi che hanno impedito di riconoscere sia la lieve entità del fatto sia la presenza di circostanze favorevoli.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36625 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36625 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 05 febbraio 2025 con cui la Corte di appello di Palermo, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 28 novembre 2023, lo ha condannato alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui all’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 14/2017 come modificato dall’art. 21 – ter, comma 1 lett. b), legge n. 132/2018, commesso in data 06/07/2020;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di escludere la punibilità per la particolare tenuità del fatto, e per non avere correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, basandosi solo sui suoi precedenti penali;
ritenuto che entrambi i motivi siano inammissibili perché generici e privi di specificità, essendosi il ricorrente limitato a riproporre una questione già ampiamente valutata dalla Corte di appello, con motivazione non illogica né contraddittoria, che ha individuato la non particolare tenuità del fatto nella pluralità di violazioni del divieto e nella personalità del ricorrente, gravato di numerosi precedenti penali, e ha ritenuto non concedibili le attenuanti generiche per la mancanza di elementi favorevoli, secondo i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., evidenziando in particolare la spiccata capacità a delinquere del ricorrente, dimostrata dalle molte condanne già riportate, per reati contro il patrimonio e contro la persona (vedi Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione»);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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