Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Obbligo di Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione non è un’azione da prendere alla leggera. La recente ordinanza della Corte Suprema ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente. Questo caso evidenzia l’importanza fondamentale del requisito di specificità dei motivi, un principio cardine del nostro sistema processuale penale.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari, ha deciso di presentare ricorso per cassazione. L’obiettivo era quello di ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, basando l’impugnazione su due distinti motivi che, secondo la difesa, avrebbero dovuto invalidare la decisione dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato il ricorso, ha emesso una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente non solo ha visto confermata la sua condanna, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa conclusione.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione di inammissibilità sull’analisi critica dei due motivi presentati dal ricorrente, riscontrando in entrambi vizi insanabili.
Il Primo Motivo: La Mancanza di Specificità del Ricorso
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato completamente privo del requisito di specificità. Il ricorrente si era limitato a sostenere in modo generico e assertivo una presunta mancanza di motivazione da parte della Corte d’Appello. Tuttavia, non ha mai articolato una critica puntuale e argomentata contro il percorso logico-giuridico che aveva portato i giudici di merito a stabilire la sua responsabilità. In pratica, non è sufficiente lamentare un difetto di motivazione; è necessario spiegare perché e dove la motivazione della sentenza impugnata sarebbe errata o carente, confrontandosi direttamente con gli elementi di prova citati nel provvedimento. Un’affermazione vaga non costituisce un valido motivo di impugnazione, rendendo il ricorso inammissibile.
Il Secondo Motivo: L’Irrilevanza della Censura
Il secondo motivo si è rivelato del tutto irrilevante e basato su un presupposto fattuale errato. Il ricorrente lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche. Tuttavia, dall’analisi della sentenza impugnata, la Corte di Cassazione ha facilmente constatato che le attenuanti generiche erano, in realtà, già state concesse all’imputato. Questo tipo di errore rende il motivo di ricorso palesemente infondato e, di fatto, inconferente, poiché si contesta una circostanza inesistente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la preparazione di un ricorso deve essere meticolosa, precisa e fondata su elementi concreti. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche un costo economico. La decisione insegna che le impugnazioni non possono basarsi su lamentele generiche o su presupposti fattuali errati. È indispensabile che l’avvocato difensore analizzi in profondità la sentenza che intende contestare, individuando vizi specifici e argomentandoli in modo rigoroso. In caso contrario, il risultato sarà, come in questo caso, una secca dichiarazione di inammissibilità e una condanna a ulteriori pagamenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: il primo motivo era privo del requisito di specificità, in quanto non si confrontava con la logica della sentenza impugnata ma si limitava a un’affermazione generica; il secondo motivo era irrilevante, poiché si basava su un presupposto errato, ossia la mancata concessione delle attenuanti generiche che invece erano state concesse.
Cosa si intende per ‘specificità dei motivi di impugnazione’?
Significa che l’atto di impugnazione deve indicare in modo chiaro, preciso e dettagliato quali parti della decisione giudiziaria si contestano e le ragioni giuridiche specifiche per cui si ritiene che tale decisione sia errata. Non sono ammesse critiche generiche o vaghe.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36453 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36453 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che:
il primo motivo di ricorso è del tutto privo del requisito della specificità dei m impugnazione (cfr. Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), atteso che non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha indicato gli elementi d prova da cui è stato ricavato il giudizio di responsabilità dell’imputato per il fatto a lui add percorso logico su cui il ricorso non prende posizione limitandosi ad una affermazione puramente assertiva sulla mancanza di motivazione;
il secondo motivo è del tutto inconferente con la sentenza impugnata, in quanto, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, le attenuanti generiche sono state concesse all’imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la cond ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2025
Il consigliere estensore
GLYPHIl presidente