Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Quando si presenta un’impugnazione contro una sentenza, è fondamentale che i motivi siano chiari, pertinenti e specifici. Un appello che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in primo grado, senza confrontarsi con le motivazioni della decisione che si intende contestare, rischia di essere dichiarato ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un esempio pratico delle severe conseguenze di un’impugnazione generica.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva parzialmente riformato una decisione di primo grado. Nei confronti dell’imputata, la Corte aveva dichiarato estinto per remissione di querela un reato di furto, ma aveva confermato la condanna per un’altra ipotesi di furto aggravato, ricalcolando la relativa pena.
Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, basandosi su un unico motivo con cui lamentava una presunta violazione di legge. Tuttavia, l’atto di impugnazione non è stato ritenuto idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva. Oltre a ciò, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della genericità del motivo di ricorso. I giudici hanno stabilito che l’impugnazione era fondata su argomenti che riproponevano le stesse ragioni già discusse e motivatamente ritenute infondate dal giudice del gravame. In altre parole, la ricorrente non ha mosso una critica specifica e puntuale alla sentenza d’appello, ma si è limitata a ripetere le sue tesi difensive.
La Corte ha sottolineato che, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale, la mancanza di specificità dei motivi determina l’inammissibilità del ricorso. Questa specificità si valuta verificando la correlazione tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Se manca questo confronto critico, l’atto è considerato generico e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un’impugnazione non è una semplice riproposizione delle proprie tesi. Per essere efficace, deve contenere una critica argomentata e mirata alla decisione che si contesta, evidenziandone gli errori di diritto o di motivazione.
La dichiarazione di ricorso inammissibile non è una formalità, ma una sanzione processuale con effetti sostanziali: la condanna diventa irrevocabile e si aggiungono ulteriori oneri economici per l’imputato. Ciò serve a scoraggiare impugnazioni dilatorie o non adeguatamente fondate, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario. Per gli avvocati, questo rappresenta un monito a redigere atti di appello e ricorso con la massima cura e specificità, pena l’invalidazione del proprio operato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. L’imputata si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare un ricorso generico inammissibile?
La decisione si basa sull’articolo 591, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, che prevede l’inammissibilità dell’impugnazione quando mancano i motivi specifici richiesti dalla legge.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 Euro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3687 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3687 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FIRENZE il 06/12/1983
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata in relazione al reato di furto contestato al capo 36) perché estinto per intervenuta remissione della querela e ne ha invece confermato la condanna per l’ulteriore furto aggravato contestatole al capo 35), rimodulando il trattamento sanzionatorio relativo a tale ultimo reato.
Ritenuto che l’unico motivo, con il quale la ricorrente deduce violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e motivatamente ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici. Invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2024