Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce il principio di specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e argomentazioni puntuali. Quando un atto di impugnazione risulta vago e generico, il rischio concreto è una declaratoria di ricorso inammissibile. Con la recente ordinanza n. 15249 del 2024, la Suprema Corte ha riaffermato questo principio fondamentale, condannando due ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia in data 26 aprile 2023. Due individui, ritenuti responsabili di un reato, decidevano di impugnare tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione. Il loro ricorso, tuttavia, era fondato su un unico motivo, comune a entrambi, con cui lamentavano un vizio di motivazione e una violazione di legge.
È importante sottolineare un aspetto cruciale: nel precedente grado di giudizio, i due imputati avevano limitato le loro contestazioni al solo trattamento sanzionatorio, ovvero alla quantificazione della pena. Non avevano, invece, messo in discussione l’accertamento della loro responsabilità penale, che era quindi rimasto incontestato.
Il Ricorso in Cassazione: un motivo generico
Il ricorso presentato alla Suprema Corte si basava su censure definite dai giudici come ‘del tutto generiche’. I ricorrenti non hanno enunciato né argomentato in modo esplicito e dettagliato quali fossero i rilievi critici mossi contro le ragioni di fatto e di diritto che fondavano la sentenza della Corte d’Appello. In sostanza, l’atto mancava della necessaria specificità richiesta dalla legge per poter essere esaminato nel merito.
Questo aspetto è fondamentale. Un’impugnazione non può limitarsi a una generica lamentela, ma deve individuare con precisione i punti della decisione che si contestano e le ragioni giuridiche o fattuali per cui si ritiene che il giudice abbia sbagliato. La mancanza di questa specificità rende il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno evidenziato come le censure proposte fossero del tutto generiche e non andassero a colpire specificamente la struttura argomentativa della sentenza impugnata. Il ricorso non ha esplicitato critiche circostanziate né rispetto ai fatti né rispetto al diritto applicato dalla Corte territoriale.
Inoltre, la Corte ha dato peso al fatto che l’appello originario si fosse concentrato unicamente sul trattamento sanzionatorio, lasciando incontestata la responsabilità penale degli imputati. Questa circostanza ha ulteriormente indebolito la posizione dei ricorrenti, dimostrando come le questioni di merito fossero già state definite. Di fronte a un atto di impugnazione così generico, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
Le Conclusioni: conseguenze della declaratoria di inammissibilità
La declaratoria di ricorso inammissibile ha comportato due conseguenze significative per i ricorrenti. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione ribadisce l’importanza di redigere atti di impugnazione chiari, specifici e ben argomentati, pena la loro immediata reiezione con aggravio di spese.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte li ha dichiarati inammissibili perché il motivo di ricorso era del tutto generico, non enunciando né argomentando in modo specifico i rilievi critici contro le ragioni di fatto e di diritto della sentenza impugnata.
Cosa avevano contestato i ricorrenti nel precedente grado di appello?
Nel precedente grado, i ricorrenti avevano contestato unicamente il trattamento sanzionatorio, ovvero la quantificazione della pena, lasciando invece incontestato il loro profilo di responsabilità per il reato.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti a seguito della decisione?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15249 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15249 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, con quale si deduce vizio motivazione e violazione di legge in relazione all’art cod. proc. pen., è indeducibile in quanto prospetta censure del tutto generi non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispet ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnat fronte peraltro di motivi di gravame interposti sul solo trattamento sanzioNOME restando incontestato il profilo sulla responsabilità dei prevenuti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024
Il consigliere estensore
Il presidente