Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia i Motivi Generici
Quando si presenta un’impugnazione, non basta dissentire dalla decisione del giudice precedente. È fondamentale argomentare in modo specifico, contestando punto per punto le motivazioni della sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio perché vago e ripetitivo. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere l’importanza della specificità degli atti processuali.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna, ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. Il punto centrale del suo ricorso era la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte d’Appello gli aveva negato. L’imputato sosteneva che il suo caso meritasse una valutazione più mite e, di conseguenza, una pena ridotta.
Tuttavia, il ricorso presentato dal suo difensore non introduceva nuovi elementi o critiche specifiche alla decisione impugnata. Si limitava, infatti, a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva. Oltre a respingere il ricorso, la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti inammissibili.
Le Motivazioni: Il Principio del Ricorso Inammissibile
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione chiara e puntuale per negare le attenuanti generiche. La decisione si basava su due elementi concreti: i precedenti penali dell’imputato e l’assenza di qualsiasi elemento positivo di valutazione che potesse giustificare un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Di fronte a questa motivazione, il difensore avrebbe dovuto contestarla specificamente, dimostrando, ad esempio, l’irrilevanza dei precedenti penali o la presenza di elementi positivi trascurati dal giudice. Invece, il ricorso si è rivelato “generico” e “reiterativo”, una semplice riproposizione dei motivi d’appello, senza alcun confronto critico con la sentenza impugnata. Questo comportamento processuale rende il ricorso inammissibile, poiché non assolve alla sua funzione di critica vincolata al provvedimento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per la prassi legale. Non è sufficiente limitarsi a un “copia e incolla” dei motivi di appello quando si ricorre in Cassazione. È indispensabile un’analisi approfondita della sentenza che si intende impugnare, individuandone le presunte debolezze logiche o giuridiche e costruendo su di esse un’argomentazione specifica e pertinente. La mancata osservanza di questo onere non solo porta a una sicura declaratoria di inammissibilità, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’assistito, che si vedrà condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e si limitava a ripetere gli stessi motivi già presentati in appello, senza confrontarsi criticamente con la specifica motivazione della sentenza impugnata.
Quali erano le ragioni per cui la Corte d’Appello aveva negato le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti generiche a causa dei precedenti penali dell’imputato e dell’assenza di elementi positivi di valutazione a suo favore.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3940 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3940 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME 31-10NNY nato a PESCARA il 12/07/1996
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso.
Il motivo è generico perché, a fronte della puntuale motivazione del Giudice di appello – circa il fatto che le circostanze attenuanti generiche non potevano essere concesse a fronte dei precedenti penali dell’imputato e dell’assenza di elementi positivi di valutazione -, il difensore non si confronta con la sentenza e reitera lo stesso motivo di appello.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/2024