Ricorso Inammissibile: Conseguenze di un Appello Generico e Incoerente
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel processo penale, chiudendo la porta a un’ulteriore discussione nel merito di una questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce con forza i requisiti di specificità e coerenza che ogni atto di impugnazione deve possedere, pena la sua immediata reiezione e la condanna a sanzioni pecuniarie. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni dietro una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso: L’Appello contro la Sentenza della Corte di Venezia
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. L’appellante ha deciso di portare la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, il più alto grado di giurisdizione, per contestare la decisione dei giudici di secondo grado.
Tuttavia, l’atto presentato non ha superato il vaglio preliminare della Corte, che ha immediatamente riscontrato vizi tali da impedirne l’analisi nel merito.
La Decisione della Cassazione: Analisi del ricorso inammissibile
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione lapidaria, evidenziando gravi carenze nella sua formulazione. I giudici hanno qualificato l’atto come “generico, manifestamente infondato e non consentito”.
L’Incoerenza Argomentativa
Il primo profilo critico rilevato è stata l’incoerenza e l’inconsistenza delle argomentazioni. Il ricorso passava in poche righe da una critica al trattamento sanzionatorio a una doglianza sulla presunta carenza motivazionale riguardo a cause di non punibilità. Questo secondo tema, sottolinea la Corte, non era mai stato sollevato né in primo né in secondo grado, rappresentando quindi un motivo di appello completamente nuovo e, come tale, inammissibile in sede di legittimità.
La Genericità e la Manifesta Infondatezza
Successivamente, il ricorrente lamentava una presunta violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, relativo all’obbligo di dichiarare immediatamente determinate cause di non punibilità. Anche in questo caso, la Corte ha ritenuto la censura del tutto generica e priva di fondamento concreto, non essendo ancorata a elementi specifici emersi nel processo. Questa vaghezza ha contribuito a qualificare l’intero ricorso come un atto esplorativo e non come una critica puntuale e motivata alla sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse questioni di fatto già valutate. Esso è un giudizio di legittimità, finalizzato a controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Per questo, i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e non possono introdurre temi completamente nuovi. La Corte ha ritenuto che il ricorso in esame mancasse di tutti questi requisiti essenziali, qualificandosi come un atto privo della serietà e del rigore necessari per accedere al giudizio di legittimità.
Le Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un importante monito: un’impugnazione deve essere redatta con precisione e coerenza, concentrandosi su vizi specifici della decisione contestata. Un ricorso inammissibile non solo priva l’imputato di un’ulteriore valutazione del suo caso, ma comporta anche conseguenze economiche significative. In questo caso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da guida per comprendere che l’accesso alla giustizia, specialmente nei gradi più alti, è subordinato al rispetto di regole formali e sostanziali inderogabili.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione lo ha ritenuto generico, incoerente nelle argomentazioni e manifestamente infondato. In particolare, il ricorrente ha introdotto temi mai trattati nei precedenti gradi di giudizio e ha formulato critiche vaghe.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Le conseguenze sono duplici: in primo luogo, il ricorso non viene esaminato nel merito, rendendo definitiva la sentenza impugnata. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso ammonta a tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ricorso “generico” e “incoerente”?
Un ricorso è “generico” quando non articola critiche specifiche e dettagliate contro la decisione impugnata. È “incoerente” quando le argomentazioni sono contraddittorie o passano da un argomento all’altro senza un nesso logico e giuridico chiaro, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32620 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32620 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
rilevatane inconsistenza ed incoerenza argomentativa (in poche righe, si passa dal trattamento sanzionatorio alla carenza motivazionale sulle cause di non punibilità -tema mai evocato né in primo, né in secondo grado -, per poi lamentare la carente motivazione sulla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.) tale da qualificarlo come atto generico, manifestamente infondato e non consentito;
ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 giugno 2025
Il Consi liere Estensore
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Il Presidente