Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce l’obbligo di specificità
Quando si presenta un ricorso contro una decisione giudiziaria, non è sufficiente manifestare un generico dissenso. È fondamentale che l’atto di impugnazione contenga argomentazioni specifiche, puntuali e capaci di confrontarsi criticamente con le motivazioni del provvedimento impugnato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un appello che non rispetta tali requisiti, culminato in una dichiarazione di ricorso inammissibile con significative conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso un’ordinanza emessa da una Corte d’Appello. Quest’ultima decisione era stata impugnata di fronte alla Suprema Corte di Cassazione. La parte civile, una compagnia assicurativa costituitasi nel processo per ottenere il risarcimento dei danni, ha a sua volta presentato una memoria per contrastare le tesi difensive dell’imputato.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte, dopo aver esaminato il ricorso e la memoria della parte civile, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: la specificità dei motivi di impugnazione. L’atto presentato dal ricorrente è stato giudicato incapace di assolvere a questa funzione essenziale.
Le motivazioni: perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando come il ricorso fosse ‘generico e sostanzialmente privo di reali appigli argomentativi’. In altre parole, l’imputato non aveva formulato critiche precise e circostanziate contro la decisione della Corte d’Appello. L’atto di impugnazione, per le modalità con cui era stato redatto, mancava di:
* Un confronto concreto: Non c’era un’analisi critica delle motivazioni dell’ordinanza impugnata.
* Spunti valutativi: Il ricorso non offriva al giudice elementi nuovi o diversi su cui basare una possibile riforma della decisione.
* Contestazione puntuale: Le considerazioni specifiche del provvedimento precedente non venivano contestate punto per punto.
Questa mancanza di specificità rende l’atto di appello inutile ai fini del giudizio, poiché non consente alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo di controllo sulla legittimità della decisione. Per questo motivo, è stato dichiarato il ricorso inammissibile.
Le conclusioni: le conseguenze economiche della genericità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. L’ordinanza ha infatti condannato il ricorrente a una serie di pagamenti:
1. Spese processuali: I costi generali del procedimento di Cassazione.
2. Sanzione pecuniaria: Una somma di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende, un fondo destinato a finalità di reinserimento sociale.
3. Rifusione delle spese alla parte civile: Il ricorrente è stato condannato a rimborsare le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in quasi 2.700 euro, oltre agli accessori di legge.
Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: un ricorso deve essere un atto tecnico, preciso e argomentato, non una semplice manifestazione di malcontento. La genericità non solo è inefficace, ma comporta anche costi significativi.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è generico, privo di argomentazioni specifiche e non si confronta concretamente con le motivazioni del provvedimento che si intende impugnare, non fornendo al giudice elementi utili per la sua valutazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende e, se presente, al rimborso delle spese legali sostenute dalla parte civile nel giudizio.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’?
Si intende un atto di impugnazione che non formula critiche precise e puntuali contro la decisione contestata, ma si limita a esprimere un dissenso generale senza fornire specifici ‘appigli argomentativi’ che mettano in discussione la correttezza del provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32619 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32619 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria inviata dalla parte civile, a confutazione delle tesi difensive ivi propugnate;
considerato che il ricorso è generico e sostanzialmente privo di reali ‘appigli argomentativi, in quanto, per le modalità con cui è formulato, senza confronto concreto con la motivazione, non fornisce alcuno spunto valutativo, né contesta le puntuali considerazioni del provvedimento impugnato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna di ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 2686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 3 giugno 2025
Il Con igliere Estensore
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Il Presidente