Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi giudiziarie. Un ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi non rispetta le regole formali e sostanziali dell’impugnazione. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: un ricorso, per essere esaminato nel merito, deve essere specifico, dettagliato e non limitarsi a critiche generiche. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la specificità dei motivi è un requisito cruciale.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo, emessa a seguito di un giudizio abbreviato. L’imputata era stata riconosciuta colpevole del reato di furto aggravato. Il giudice di primo grado, pur concedendo le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con l’aggravante contestata, aveva condannato l’imputata a una pena ritenuta di giustizia.
Successivamente, la Corte di Appello di Palermo confermava integralmente la sentenza di primo grado. Contro questa decisione, l’imputata proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il Ricorso in Cassazione e la sua Genericità
Il cuore della questione risiede proprio nella formulazione del ricorso presentato alla Suprema Corte. L’imputata lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha subito rilevato la natura problematica di tale doglianza.
Il ricorso è stato giudicato generico e privo delle necessarie ragioni di diritto e dei dati di fatto che avrebbero dovuto sostenerlo. In pratica, la ricorrente si era limitata a contestare la decisione in modo vago, omettendo di indicare quali fossero le prove decisive che, a suo dire, la Corte territoriale avrebbe trascurato o valutato erroneamente. Un ricorso inammissibile è spesso la conseguenza di una simile impostazione, che non consente alla Corte di legittimità di svolgere il proprio ruolo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso basandosi su un principio consolidato della procedura penale. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già svolte nei gradi di merito, né una generica lamentela sulla decisione impugnata. È necessario, invece, che l’appellante articoli critiche specifiche e puntuali, evidenziando con precisione dove il giudice di appello avrebbe errato nell’interpretare la legge o nel motivare la sua decisione.
Nel caso specifico, l’imputata non ha fornito alla Corte gli strumenti per valutare la fondatezza delle sue censure. Non ha indicato quali elementi probatori sarebbero stati decisivi per un esito diverso del processo e perché la motivazione della Corte d’Appello sarebbe stata inadeguata. Questa mancanza di specificità ha reso impossibile per i giudici di legittimità procedere a un esame nel merito, conducendo inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono solo procedurali, ma anche economiche. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha disposto il versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che si aggiunge alle spese.
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione chiari, specifici e tecnicamente ineccepibili. Un ricorso non può essere un tentativo generico di ottenere una revisione del giudizio, ma deve individuare con precisione i vizi della sentenza impugnata, fornendo argomentazioni logico-giuridiche solide a supporto delle proprie tesi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Mancava di specifiche ragioni di diritto e di fatto a sostegno delle richieste e non indicava quali prove, ritenute decisive, la Corte d’Appello avrebbe omesso di valutare adeguatamente.
Qual era il reato per cui la ricorrente era stata condannata?
La ricorrente era stata condannata in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14205 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14205 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BUCAREST( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 10 febbraio 2022 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza sulla contestata aggravante, l’aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo e unico motivo del ricorso dell’imputata, che denunzia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato a lei ascritto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poich prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, omettendo di indicare quali siano le prove ritenute decisive su cui la Corte territoriale avrebbe mancato di motivare adeguatamente;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/01/2024.