Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la genericità dell’atto porta inevitabilmente a un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo propone. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio le ragioni e le implicazioni di tale esito processuale.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva impugnato la decisione di secondo grado, che lo vedeva soccombente. Tuttavia, l’atto di ricorso è stato sottoposto al vaglio della Suprema Corte, la quale ne ha analizzato la struttura e il contenuto per verificarne, prima di tutto, l’ammissibilità.
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se le doglianze dell’imputato fossero fondate o meno. La decisione si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. Oltre a dichiarare l’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: la genericità assoluta del ricorso
Il cuore della decisione risiede nella motivazione fornita dai giudici. Il ricorso è stato giudicato affetto da “genericità assoluta”. Questo significa che l’atto mancava degli elementi essenziali per poter essere esaminato. La Corte ha sottolineato come la sentenza della Corte d’Appello avesse congruamente motivato sia l’accertamento della responsabilità penale sia il trattamento sanzionatorio applicato.
Al contrario, nel ricorso non erano state spiegate in modo specifico le ragioni per cui la sentenza impugnata avrebbe presentato dei vizi. L’appellante non ha fornito alcuna indicazione precisa dei punti della decisione che intendeva contestare, limitandosi probabilmente a una critica vaga e non argomentata. In ambito processuale, e in particolare nel giudizio di Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente; è obbligatorio indicare con chiarezza quali norme sarebbero state violate o quali vizi logici inficerebbero la motivazione del giudice precedente. L’assenza di tale specificità rende l’atto inidoneo a raggiungere il suo scopo e ne determina l’inammissibilità.
Le Conclusioni: le conseguenze pratiche
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso inammissibile non è un semplice rigetto, ma una chiusura del processo in fase preliminare che comporta costi certi. La condanna al pagamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende non è una sanzione nel merito, ma una conseguenza pecuniaria prevista dalla legge per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia di ultima istanza con un atto palesemente deficitario. La decisione serve da monito: i ricorsi devono essere redatti con la massima cura e precisione, individuando in modo puntuale e argomentato i vizi della sentenza che si intende impugnare, pena la definitiva preclusione di ogni ulteriore esame e l’addebito di significative spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua “genericità assoluta”. L’atto non spiegava le ragioni per cui la sentenza impugnata era viziata, né indicava in modo specifico i punti della decisione che venivano contestati.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
La Corte di Cassazione ha esaminato il merito della questione, cioè la colpevolezza o la pena dell’imputato?
No, la Corte non è entrata nel merito della vicenda. La declaratoria di inammissibilità è una decisione di natura procedurale che impedisce ai giudici di valutare la fondatezza delle argomentazioni proposte, proprio perché queste non sono state formulate in modo adeguato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36244 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36244 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 17273/25
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all’accertamento di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione, né alcuna specifica indicazione dei punti della decisione oggetto di doglianza;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
ere estensore GLYPH
Così deciso il 6 ottobre 2025
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