Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti della Genericità
Quando si presenta un’impugnazione, in particolare un ricorso per cassazione, è fondamentale che i motivi siano chiari, specifici e pertinenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un esempio lampante di come la mancanza di questi requisiti porti a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente. Il caso analizzato riguarda la condanna per furto in abitazione, ma i principi espressi dalla Corte hanno una valenza generale per tutta la procedura penale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Palermo per due episodi di furto in abitazione, uno tentato e uno consumato. La sentenza di primo grado veniva confermata integralmente dalla Corte di Appello.
Contro la decisione di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge in relazione all’erronea applicazione delle norme sulla valutazione delle prove. Sostanzialmente, il ricorrente contestava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato gli elementi a suo carico.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha troncato sul nascere ogni discussione nel merito, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo della questione (se la valutazione delle prove fosse corretta o meno), ma si ferma a un livello preliminare, di natura prettamente procedurale.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile per Genericità?
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni addotte dalla Corte. I giudici hanno definito le censure del ricorrente come ‘del tutto generiche e aspecifiche’. Il punto cruciale è che l’atto di impugnazione non teneva in alcun conto la ‘esaustiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata’.
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale, consolidato dalla giurisprudenza (in particolare, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 8825 del 2016): un’impugnazione è inammissibile per genericità se manca una correlazione diretta tra le ragioni esposte nella decisione che si contesta e quelle che fondano l’impugnazione stessa. In altre parole, non è sufficiente lamentare un errore in astratto; è necessario dimostrare, punto per punto, perché la specifica motivazione del giudice di appello sarebbe sbagliata.
L’atto di ricorso non può ignorare le affermazioni del provvedimento che si critica, altrimenti cade inevitabilmente nel vizio di aspecificità. Il ricorrente deve ‘dialogare’ con la sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le proprie tesi in modo slegato.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Sanzioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali: i costi sostenuti dallo Stato per il procedimento.
2. Il versamento di una somma alla Cassa delle ammende: in questo caso, la cifra è stata fissata in 3.000 euro.
Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o formulati in modo non conforme alla legge, che congestionano inutilmente il lavoro della Suprema Corte. La sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000, citata nell’ordinanza, ha confermato la legittimità di questo meccanismo, che trova la sua giustificazione nella necessità di un uso responsabile degli strumenti processuali. Questa ordinanza, quindi, funge da monito: l’accesso alla giustizia è un diritto, ma il suo esercizio deve avvenire nel rispetto delle regole procedurali, la cui violazione comporta conseguenze concrete e onerose.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è troppo generico?
La Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Questo significa che i giudici non esaminano il merito della questione, ma respingono l’atto per un vizio di forma e di contenuto, chiudendo definitivamente il caso.
Perché un’impugnazione non può ignorare la motivazione della sentenza precedente?
Perché l’atto di impugnazione deve instaurare un confronto critico con la decisione che si contesta. Deve specificare quali parti della motivazione sono errate e perché, altrimenti risulta aspecifico e quindi inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La legge prevede che la parte che ha presentato il ricorso inammissibile sia condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma era di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36015 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36015 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa in data 19/6/2023 dal Tribunale di Palermo che ha condanNOME COGNOME NOME per due episodi di furto in abitazione tentato e consumato, in continuazione.
Avverso tale sentenza l’imputato, propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge in ordine all’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE norme sulla valutazion RAGIONE_SOCIALE prove.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le prospettate censure sono del tutto generiche e aspecifiche, non tenendo conto della esaustiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
All’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il resi dente