Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Onere di Specificità
Quando si presenta un’impugnazione, è fondamentale che i motivi siano chiari, pertinenti e specifici. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine della procedura penale: un ricorso inammissibile per genericità non solo viene respinto, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo questa ordinanza per comprendere le ragioni dietro una decisione così netta e le lezioni che se ne possono trarre.
Il Contesto del Ricorso: dalla Guida Senza Patente alla Cassazione
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna per il reato di guida senza patente, aggravato dalla recidiva nel biennio. L’imputato, ritenuto colpevole in primo grado, decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello. Tuttavia, il suo gravame non superava il primo vaglio di ammissibilità, venendo dichiarato inammissibile per una ragione puramente procedurale.
La Tardività dell’Appello e la Decisione della Corte Territoriale
La Corte d’Appello di Palermo aveva rilevato un vizio insanabile: la tardività del deposito dell’atto di impugnazione. La sentenza di primo grado era stata depositata il 31 maggio 2022. Secondo l’articolo 585 del codice di procedura penale, il termine per presentare appello scadeva il 15 giugno 2022. L’atto, invece, era stato depositato il giorno successivo, il 16 giugno 2022, quindi fuori tempo massimo. Di fronte a questa constatazione, la Corte territoriale non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità dell’appello, senza entrare nel merito delle doglianze.
Il Principio del Ricorso Inammissibile per Genericità
Nonostante la chiara motivazione della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta “carenza assoluta di motivazione”. È qui che la Suprema Corte interviene con fermezza, definendo il ricorso generico e aspecifico. I giudici hanno sottolineato come il ricorrente si sia limitato a una critica astratta, senza confrontarsi minimamente con l’unica e decisiva ragione posta a fondamento della decisione impugnata: la tardività dell’appello.
Le Argomentazioni della Suprema Corte
La Cassazione ha richiamato il suo consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’impugnazione è inammissibile quando manca ogni correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. In altre parole, non si può ignorare ciò che il giudice precedente ha scritto e limitarsi a formulare censure generiche. Un’impugnazione efficace deve “dialogare” con la sentenza che contesta, smontandone punto per punto il ragionamento giuridico.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, in quanto non solo non contestava la tardività dell’appello originario, ma introduceva un motivo di censura – la mancanza di motivazione – del tutto scollegato dalla realtà processuale. La motivazione della Corte d’Appello, seppur sintetica, era infatti chiara, logica e giuridicamente ineccepibile, basandosi su un mero calcolo dei termini processuali. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la sua manifesta aspecificità, essendo incapace di scalfire la correttezza della pronuncia impugnata.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
L’ordinanza si conclude con una conseguenza diretta e onerosa per il ricorrente. L’inammissibilità del ricorso, essendo riconducibile a colpa del proponente, comporta la sua condanna al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha disposto il versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: le impugnazioni non sono uno strumento da utilizzare in modo superficiale. La presentazione di un ricorso inammissibile non è priva di costi e sottolinea la necessità di un’analisi attenta e tecnicamente fondata prima di adire la Suprema Corte.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e aspecifici. Il ricorrente ha lamentato una mancanza di motivazione senza confrontarsi con la ragione effettiva della decisione precedente, che era la tardività del deposito dell’appello.
Qual era il motivo per cui l’appello era stato respinto in secondo grado?
La Corte d’Appello aveva dichiarato l’inammissibilità perché l’atto di impugnazione era stato depositato il 16 giugno 2022, ovvero un giorno dopo la scadenza del termine previsto per legge, fissato al 15 giugno 2022.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12592 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12592 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha ri colpevole del reato del reato di guida senza patente con recidiva nel biennio.
A motivo del ricorso lamenta vizio carenza assoluta di motivazione.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della sati giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. La Corte palermitana ha rilevato la tardività dell’appello perché depositato oltre il termine di scadenza, con la sentenza di primo grado, con motivazione contestuale, era depositata il 31 maggio 2 ai sensi dell’art. 585 cpp, il termine scadeva il 15 giugno 2022; che l’atto di impu stato depositato il 16 giugno 2022. A fronte di tali argomentazioni, il ricorrente s dedurre il vizio di mancanza assoluta di motivazione, senza minimamente confrontar quanto rilevato dalla Corte territoriale.
Orbene, è consolidato il principio per cui l’impugnazione è inammissibile per g dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può igno affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità ( 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 2 COGNOME).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorren Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favo cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle amm
Così deciso in Roma il 20 marzo 2024
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