Ricorso Inammissibile: Conseguenze di un Appello Generico e Assertivo
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e un’analisi critica puntuale della sentenza che si intende impugnare. Quando questi elementi mancano, il rischio è che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche significative per il proponente. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio, sottolineando come un ricorso inammissibile per genericità non possa trovare accoglimento.
I Fatti del Caso
Un cittadino proponeva ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. La contestazione si basava su una presunta violazione dell’art. 116, comma 15, del Codice della Strada. L’obiettivo del ricorrente era ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado. Tuttavia, il ricorso si limitava a enunciare la violazione di legge senza articolare una critica specifica e dettagliata contro le argomentazioni che avevano sorretto la sentenza della Corte territoriale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. La decisione si fonda sull’applicazione rigorosa dei principi che regolano il giudizio di legittimità, i quali non consentono un riesame del merito della vicenda, ma solo una verifica sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Analisi dei motivi di un ricorso inammissibile
Secondo i giudici, i motivi presentati erano ‘manifestamente infondati’, ‘privi di specificità’ e ‘del tutto assertivi’. In pratica, il ricorrente non ha spiegato in che modo la Corte d’Appello avrebbe errato, limitandosi a riproporre le proprie tesi in modo generico. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una ‘necessaria critica analisi’ delle argomentazioni della sentenza impugnata. Deve cioè smontare, punto per punto, il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone i vizi di legittimità.
Le conseguenze economiche del ricorso inammissibile
L’articolo 616 del codice di procedura penale è chiaro: in caso di inammissibilità del ricorso, la parte che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, il giudice impone il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. La Corte Costituzionale (sent. n. 186/2000) ha confermato la legittimità di tale meccanismo, escludendo la condanna solo nei rari casi in cui l’inammissibilità sia dovuta a una causa non imputabile alla parte (assenza di colpa). In questo caso, non ravvisando alcuna assenza di colpa, la condanna è stata inevitabile.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la decisione della Corte d’Appello era ‘logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto’. I giudici di merito avevano infatti adeguatamente motivato la loro scelta, dando atto della definitività dell’accertamento amministrativo e del conseguente mancato pagamento della sanzione pecuniaria. Il ricorrente, nel suo atto di impugnazione, non si è confrontato con questa motivazione, rendendo il suo ricorso sterile e, di conseguenza, inammissibile. La Corte Suprema ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito, ma di custode della corretta applicazione della legge e della coerenza logica delle sentenze.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: l’accesso al giudizio di Cassazione è un rimedio eccezionale che presuppone il rispetto di requisiti formali e sostanziali molto stringenti. Un ricorso non può essere una semplice riproposizione delle proprie ragioni, ma deve incarnare una critica strutturata e pertinente alla decisione che si contesta. In assenza di tale specificità, l’esito più probabile è una declaratoria di inammissibilità, che trasforma il tentativo di ottenere giustizia in un ulteriore onere economico per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati, privi di specificità, del tutto assertivi e non contenevano una critica analitica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Cosa aveva stabilito la Corte d’Appello nella sua motivazione?
La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione evidenziando la definitività dell’accertamento amministrativo nel biennio e il mancato pagamento della sanzione pecuniaria da parte del soggetto sanzionato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12504 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12504 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge in relazione all’art. 116, comma 15, C.d.S.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto del tutto privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello di Napoli, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità, avendo dato atto della definitività dell’accertamento amministrativo nel biennio e del mancato pagamento della sanzione pecuniaria.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024.