Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Critica Specifica
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. Spesso si crede che basti essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare, ma la Suprema Corte ci ricorda che non è così. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un atto di impugnazione generico, che non entra nel merito critico delle motivazioni della decisione precedente. Analizziamo insieme questo caso per capire meglio.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Un imputato era stato condannato per aver pronunciato frasi ritenute di natura intrinsecamente minatoria. Secondo i giudici di merito, tali espressioni erano state proferite e collegate al compimento di un atto d’ufficio da parte del destinatario. Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della decisione.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. I giudici supremi hanno rilevato che il ricorso presentato era carente di un elemento fondamentale: una critica puntuale e specifica della sentenza impugnata. In altre parole, l’appellante non ha adeguatamente contestato il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello per giungere alla sua conclusione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua scelta evidenziando come il ricorso omettesse “una puntuale disamina critica della valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di appello”. Inoltre, il ricorrente non ha criticato in modo efficace la valutazione che i giudici avevano fatto delle dichiarazioni dei verbalizzanti, che erano state poste a fondamento della condanna.
La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti e le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a esprimere un generico dissenso, senza individuare e argomentare specifici vizi di legittimità o di motivazione, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Nel caso specifico, non è stato contestato come e perché i giudici d’appello avrebbero sbagliato a considerare minatorie le frasi, ma ci si è limitati a una contestazione generica.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono solo procedurali, ma anche economiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: non è sufficiente lamentare un’ingiustizia. È necessario costruire un’argomentazione giuridica solida, che demolisca punto per punto le fondamenta logiche della sentenza che si intende impugnare. In assenza di tale specificità, il ricorso non supererà il vaglio di ammissibilità, con un conseguente dispendio di tempo e denaro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava di una critica specifica e puntuale alla valutazione delle prove e al ragionamento giuridico seguito dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata, risultando quindi generico.
Qual era l’oggetto della condanna confermata in appello?
La condanna riguardava frasi proferite dal ricorrente che i giudici hanno ritenuto avere una valenza intrinsecamente minatoria, collegate al compimento di un atto d’ufficio da parte della persona a cui erano rivolte.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4033 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4033 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MILANO il 25/12/1983
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il motivo di ricorso.
Il ricorso omette una puntuale disamina critica della valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di appello e disattende la valutazione critica delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti poste a fondamento della decisione con la quale i giudici hanno ritenuto accertata la valenza intrinsecamente minatoria delle frasi proferite, collegate al compimento di un atto dell’ufficio del destinatario.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/10/2024.