Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Non è sufficiente contestare una decisione, ma è fondamentale articolare le proprie ragioni in modo chiaro, pertinente e non ripetitivo. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un esempio lampante di come un ricorso inammissibile venga trattato, sottolineando i requisiti essenziali per superare il vaglio di legittimità. Questo caso evidenzia le conseguenze negative di un’impugnazione fondata su motivi generici e questioni non adeguatamente argomentate.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato, avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Il ricorrente sollevava diverse censure, tra cui una questione di legittimità costituzionale e presunti vizi di motivazione legati al mancato riconoscimento di alcune circostanze attenuanti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un esame preliminare della loro formulazione. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su tre pilastri argomentativi che delineano chiaramente i confini di un ricorso ammissibile.
La Genericità e l’Indeterminatezza dei Motivi
Il primo punto critico rilevato dalla Corte riguarda la genericità dei motivi di ricorso. L’imputato contestava il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alle attenuanti, ma lo faceva, secondo i giudici, limitandosi a “mere asserzioni”, senza “esplicitarne le ragioni sottese”. In altre parole, il ricorso non specificava in che modo la Corte d’Appello avesse errato nel suo ragionamento, ma si limitava a esprimere un dissenso generico. Questo vizio rende il motivo di impugnazione inefficace, poiché non permette alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio controllo di legittimità sulla decisione impugnata.
Una Questione Costituzionale Apodittica
Un altro motivo di inammissibilità ha riguardato la questione di legittimità costituzionale. La Corte l’ha definita “apodittica”, ovvero presentata come un’affermazione dogmatica, “sfornita di qualsivoglia argomentazione in ordine alla pretesa violazione dei principi costituzionali”. Per sollevare validamente un dubbio di costituzionalità, non è sufficiente enunciare la norma che si ritiene violata, ma è necessario sviluppare un ragionamento che spieghi perché e in che modo tale norma contrasterebbe con la Costituzione. La mancanza di tale argomentazione condanna la questione all’inammissibilità.
La Ripetizione di Argomenti Già Valutati
Infine, la Corte ha osservato che i motivi del ricorso non facevano altro che riproporre le “stesse doglianze già discusse e disattese dal giudice del gravame con motivazione congrua ed esente da vizi logici”. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente ripresentare le medesime argomentazioni. È necessario, invece, individuare specifici vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione) presenti nella sentenza impugnata. La mera riproposizione di tesi già respinte, senza criticare puntualmente la logica della decisione di secondo grado, rende il ricorso un esercizio sterile e, pertanto, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è cruciale che l’atto di impugnazione:
1. Sia specifico: deve identificare con precisione i punti della decisione impugnata che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione.
2. Sia argomentato: ogni censura, specialmente se di natura costituzionale, deve essere supportata da un solido apparato logico-giuridico.
3. Sia critico e non ripetitivo: deve confrontarsi con la motivazione della sentenza d’appello, evidenziandone le falle, e non limitarsi a riproporre le difese già svolte.
L’inosservanza di questi requisiti non solo impedisce l’esame nel merito della questione, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e si limitavano a mere asserzioni, la questione di legittimità costituzionale era apodittica e priva di argomentazione, e le doglianze riproponevano argomenti già discussi e respinti dalla Corte d’Appello con motivazione adeguata.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che il motivo non enuncia né argomenta in modo specifico i rilievi critici contro le ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata, limitandosi a contestazioni vaghe o a semplici affermazioni non supportate da un’analisi puntuale della sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11481 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11481 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che correttamente la Corte territoriale ha provveduto ad integrare la motivazione del giudice di primo grado e che la questione di legittimità costituzionale risulta posta in maniera apodittica, sfornita di qualsivoglia argomentazione in ordine alla pretesa violazione dei principi costituzionali, indeterminatezza che condanna la doglianza alla inammissibilità;
considerato che gli altri motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli arti:. 62 n. 4, 62 bis e 62 n. 6 cod. pen., sono generici, non risultando esplicitamente enunciati e argornentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decision impugnata. Nel caso di specie, invero, le doglianze si limitano a mere asserzioni, senza esplicitarne le ragioni sottese;
che in ogni caso i motivi sono fondati su argomenti che ripropongono le stesse doglianze già discusse e disattese dal giudice del gravarne con motivazione congrua ed esente da vizi logici (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative all’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e pagg. 5 e 6 sulle articolate argomentazioni per cui è stata respinta la richiesta difensiva di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante, unitamente a quella dell’applicazione dell’attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/02/2024
Il Consigliere Estensore
Il Presi COGNOME t