Ricorso Inammissibile: La Specificità è la Chiave per la Cassazione
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la precisione è tutto. Con l’ordinanza in esame, i giudici hanno dichiarato un ricorso inammissibile perché privo della necessaria specificità, confermando che le impugnazioni generiche non hanno spazio nel nostro ordinamento. Questa decisione offre spunti importanti per comprendere i requisiti formali di un ricorso e le conseguenze del loro mancato rispetto.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’imputato, condannato in secondo grado, decideva di rivolgersi alla Suprema Corte, lamentando una generica violazione di legge e un vizio di motivazione nella sentenza che lo aveva giudicato colpevole. Tuttavia, il suo atto di impugnazione si rivelerà fatale per le sorti del processo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se la condanna fosse giusta o sbagliata. La sua attenzione si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali dell’atto di appello. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Inammissibile è stato Respinto?
La motivazione della Corte è netta e si fonda sull’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente “i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione” e “le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”.
Nel caso specifico, il ricorso inammissibile è stato giudicato tale perché:
1. Generico e Indeterminato: L’atto non specificava con precisione quali parti della sentenza d’appello fossero oggetto di critica. Una censura vaga non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere quali siano i punti controversi e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato.
2. Mancanza di Confronto con la Sentenza: Il ricorso non si confrontava in modo concreto e pertinente con le argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano fornito una motivazione ritenuta “congrua e logicamente corretta” per affermare la responsabilità penale dell’imputato. L’appellante, invece di smontare punto per punto quel ragionamento, si è limitato a una critica generica.
In sostanza, la Corte ha sottolineato che il giudice dell’impugnazione non può e non deve “andare a caccia” dei motivi di doglianza. Essi devono essere esposti in modo chiaro e diretto dal ricorrente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza è un monito importante per gli operatori del diritto. Un ricorso, per avere una possibilità di successo, deve essere un’analisi critica e puntuale della decisione che si intende contestare. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario individuare con esattezza gli errori, siano essi di diritto o di fatto, e argomentare in modo solido perché la decisione impugnata debba essere riformata.
La declaratoria di ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma una sanzione processuale severa. Comporta la fine del processo, la definitività della condanna e l’addebito di spese e sanzioni pecuniarie. Pertanto, la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima diligenza e precisione, pena l’impossibilità per il cliente di vedere esaminate nel merito le proprie ragioni.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è generico e indeterminato, ovvero se non indica in modo specifico i capi o i punti della sentenza che si intende impugnare e le ragioni della critica, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che la critica mossa alla sentenza impugnata è vaga e non si confronta specificamente con le argomentazioni della decisione. Non vengono puntualizzati gli elementi di fatto e di diritto che dovrebbero sostenere la censura, impedendo al giudice di individuare i rilievi e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La conseguenza principale è che il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4088 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4088 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 10/07/2000
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, non è consentito in questa sede in quanto generico per indeterminatezza, perché – non indicando i capi o i punti della sentenza cui precisamente si riferisce, e non connotandosi per concreta specificità e pertinenza censoria avverso il decisumrisulta privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.;
che, infatti, a fronte di una motivazione congrua e logicamente corretta posta a base dell’affermazione di responsabilità dell’odierno ricorrente per i reati lui ascritti, non risultano puntualizzati gli elementi di fatto e di diritto alla base de censura formulata, non consentendosi, così, al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29/10/2024.