Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Motivi Specifici nell’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è fondamentale rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda come la genericità dei motivi di appello conduca inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere le ragioni della decisione e le sue implicazioni pratiche.
Il Caso: Un Appello contro la Sentenza della Corte Territoriale
La vicenda trae origine dalla decisione di un imputato di impugnare la sentenza emessa a suo carico dalla Corte d’Appello di Venezia. L’individuo, tramite il suo legale, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando presunti errori nella decisione dei giudici di secondo grado che ne avevano confermato la responsabilità penale.
Tuttavia, l’atto di impugnazione si è rivelato problematico non tanto nel merito della questione, quanto nella sua formulazione. La difesa, infatti, non è riuscita a delineare in modo chiaro e specifico quali fossero i presunti errori commessi dalla Corte d’Appello.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato, dichiarandolo inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione stessa.
La conseguenza diretta di questa decisione è stata duplice: in primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi temerari o inammissibili.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il cuore della decisione risiede nella motivazione fornita dai giudici di legittimità. La Corte ha rilevato che ‘l’unico motivo dedotto si rivela del tutto generico’. In altre parole, il ricorrente si era limitato a ‘dedurre imprecisati vizi di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità’.
Questa genericità è fatale in sede di Cassazione. Non è sufficiente affermare che una sentenza sia sbagliata; è necessario indicare con precisione chirurgica dove risiede l’errore, che sia esso una violazione di legge o un vizio logico nella motivazione. L’appello non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve consistere in una critica puntuale e argomentata del provvedimento impugnato. Mancando questa specificità, il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, offre una lezione fondamentale: la redazione di un atto di impugnazione, specialmente in sede penale e dinanzi alla Cassazione, è un’attività tecnica che non ammette approssimazioni. La genericità delle censure non solo impedisce al giudice di esaminare la questione, ma espone il cittadino a conseguenze economiche rilevanti.
Per chi intende far valere le proprie ragioni in giudizio, è cruciale affidarsi a una difesa tecnica capace di tradurre le proprie doglianze in motivi di ricorso specifici, pertinenti e giuridicamente fondati. Diversamente, il rischio è quello di vedersi chiudere le porte della giustizia e di dover sostenere costi aggiuntivi, come dimostra chiaramente il caso in esame.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era considerato ‘del tutto generico’, in quanto si limitava a denunciare ‘imprecisati vizi di motivazione’ senza specificare in modo puntuale gli errori della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la critica mossa alla sentenza precedente è vaga e non individua in modo specifico e dettagliato le presunte violazioni di legge o i difetti logici nel ragionamento del giudice, impedendo così alla Corte di valutare nel merito l’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11027 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11027 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(COGNOME)
Rilevato che l’unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, limitandosi il ricorrente a dedurre imprecisati vizi di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità per il reato in addebito.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 gennaio 2024