Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia i Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Non basta ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti. A ribadirlo è una recente ordinanza della Suprema Corte, che ha dichiarato un ricorso inammissibile proprio perché i motivi addotti erano generici e riproduttivi. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un’impugnazione e le conseguenze di un ricorso mal formulato.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva impugnato la decisione di secondo grado, sollevando una questione relativa all’applicazione di una circostanza attenuante prevista dall’articolo 62, n. 6 del codice penale, verosimilmente legata al risarcimento del danno.
Il ricorrente, tuttavia, si era limitato a riproporre le medesime censure già vagliate e motivatamente respinte dal giudice d’appello, senza introdurre elementi di critica nuovi e specifici contro la sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11042/2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere specifici e devono confrontarsi criticamente con le ragioni esposte nella decisione che si intende impugnare. Ripetere semplicemente le argomentazioni già presentate e disattese in appello equivale a non formulare una vera e propria censura, rendendo l’atto inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
La Corte ha quindi condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni
Il cuore della motivazione della Corte risiede nella genericità del motivo di ricorso. I giudici di legittimità hanno rilevato che l’unico motivo di censura era “riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito”. In altre parole, il ricorso non attaccava la logicità o la correttezza giuridica delle motivazioni della sentenza d’appello, ma si limitava a riaffermare una tesi già bocciata. Questo vizio procedurale impedisce alla Corte di Cassazione di entrare nel merito della questione. Il suo ruolo, infatti, non è quello di riesaminare i fatti una terza volta, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non si confronta con tale motivazione è, per definizione, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza un importante monito per la difesa tecnica: un ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile che l’atto di impugnazione individui con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza contestata, argomentando in modo specifico e puntuale il perché quella decisione sarebbe errata. La mera riproposizione di doglianze generiche non solo è destinata all’insuccesso, ma comporta anche significative conseguenze economiche per l’assistito, con la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La specificità e la pertinenza dei motivi sono, dunque, requisiti imprescindibili per un efficace esercizio del diritto di difesa dinanzi alla Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte con motivazioni corrette dalla Corte d’Appello, senza muovere critiche specifiche alla sentenza impugnata.
Qual era la questione legale al centro del ricorso?
La questione principale riguardava la richiesta di applicazione della circostanza attenuante prevista dall’articolo 62, n. 6 del codice penale, che attiene alla riparazione del danno causato dal reato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11042 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11042 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a DURAZZO( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(COGNOME)
Rilevato che l’unico motivo di censura dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine all’applicabilità dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6 cod. pen. (v. pag. 3 sent.).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 gennaio 2024