Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi giudiziarie. Un ricorso inammissibile è uno degli ostacoli procedurali più comuni e severi, che impedisce al giudice di entrare nel merito della questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di appello possa portare non solo al rigetto del ricorso, ma anche a conseguenze economiche significative.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce. Il ricorrente, insoddisfatto della decisione di secondo grado, decideva di adire la Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, per far valere le proprie ragioni. Tuttavia, l’atto di impugnazione presentato si è rivelato il punto debole della sua strategia difensiva.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 19 gennaio 2024, ha messo fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto e perentorio. L’organo supremo ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza nemmeno procedere a un esame approfondito delle questioni di merito sollevate.
L’Analisi dei Motivi di Ricorso
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei motivi di censura proposti. Secondo i giudici di legittimità, le doglianze formulate dal ricorrente erano state esposte in maniera generica. In altre parole, l’atto si limitava a enunciare un dissenso rispetto alla sentenza impugnata, senza però articolarlo in argomentazioni specifiche, dettagliate e supportate da elementi concreti. Mancava, quindi, quel livello di approfondimento necessario per consentire alla Corte di svolgere il proprio ruolo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lapidaria ma estremamente chiara: un ricorso non può essere una semplice manifestazione di malcontento. Deve essere un atto tecnico-giuridico strutturato, in cui ogni censura mossa alla decisione precedente viene spiegata, argomentata e sostenuta. La Corte ha rilevato che i motivi addotti erano “semplicemente enunciati e privi di argomentazioni esplicative a sostegno”. Questa carenza fondamentale ha impedito ai giudici di comprendere appieno le ragioni della contestazione, rendendo di fatto impossibile un esame nel merito. La decisione riafferma un principio cardine della procedura penale: la specificità dei motivi di impugnazione non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che garantisce la serietà e l’efficacia del processo.
Le Conclusioni
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe. Oltre a vedere la propria richiesta respinta senza un esame di merito, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. A ciò si è aggiunta un’ulteriore sanzione pecuniaria: il versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima cura e precisione. Affidarsi a contestazioni vaghe e non argomentate non solo è inutile ai fini del giudizio, ma espone anche a significative sanzioni economiche. La chiarezza e la specificità sono, dunque, requisiti imprescindibili per chiunque intenda far valere i propri diritti davanti alla Corte di Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi di contestazione presentati sono stati giudicati generici, ovvero semplicemente enunciati e privi di argomentazioni esplicative concrete a loro sostegno.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Cosa insegna questa ordinanza sulla presentazione di un ricorso in Cassazione?
Questa ordinanza insegna che un ricorso, per essere esaminato nel merito, deve contenere motivi di impugnazione specifici, dettagliati e supportati da argomentazioni giuridiche e fattuali concrete. La semplice enunciazione di un dissenso non è sufficiente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11016 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11016 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(NOME)
Rilevato che entrambi i motivi di censura dedotti si rivelano generici, poiché semplicemente enunciati e privi di argomentazioni esplicative a sostegno.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 gennaio 2024
Il consi. – – ‘stensore
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