Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sanziona la Genericità dei Motivi
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e specificità. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza precedente; è necessario articolare critiche giuridiche mirate. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano una mera ripetizione di argomenti già esaminati e respinti. Questo caso serve da monito: un appello superficiale non solo è destinato a fallire, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria trae origine dalla decisione di un individuo di impugnare una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di una città del Sud Italia. Il ricorrente si è rivolto alla Corte di Cassazione lamentando l’eccessività della pena che gli era stata inflitta. L’oggetto del contendere, quindi, non era la colpevolezza in sé, ma la misura della sanzione applicata dal giudice di merito.
La Decisione della Corte e il problema del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha messo fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto e perentorio. L’esito non è stato un rigetto nel merito, ma una declaratoria di inammissibilità. Ciò significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel vivo della questione (l’eccessività della pena), poiché l’atto di ricorso presentava un vizio preliminare insuperabile: la sua genericità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è lapidaria ma estremamente chiara. I giudici hanno rilevato che l’unico motivo di censura avanzato dal ricorrente era “generico, poiché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito”.
In altre parole, l’appellante non ha introdotto nuovi e specifici argomenti di diritto contro la sentenza d’appello. Si è limitato a ripresentare le stesse lamentele già sollevate e correttamente rigettate nel grado di giudizio precedente. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica puntuale e circostanziata della decisione impugnata, evidenziando i vizi logico-giuridici che la inficiano. La semplice riproposizione di doglianze già esaminate trasforma il ricorso in un atto sterile, incapace di superare il vaglio di ammissibilità.
La Corte ha quindi applicato un principio consolidato, secondo cui non è consentito utilizzare il giudizio di legittimità come una terza istanza di merito per ridiscutere valutazioni già compiute dai giudici precedenti.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a pagare tutti i costi relativi al procedimento dinanzi alla Cassazione.
2. Versamento alla Cassa delle Ammende: È stata disposta la condanna al pagamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o dilatorie.
Questa ordinanza è un importante promemoria per chiunque intenda adire la Suprema Corte: un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma un passo falso che comporta costi significativi. È fondamentale che ogni impugnazione sia fondata su motivi specifici, pertinenti e criticamente orientati verso la decisione che si intende contestare, evitando di ricalcare argomentazioni già sconfessate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il motivo di censura era generico, limitandosi a riproporre argomentazioni sull’eccessività della pena già esaminate e respinte con motivazioni corrette dalla Corte d’Appello.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Qual è un requisito fondamentale per un ricorso in Cassazione affinché non sia considerato generico?
Sulla base dell’ordinanza, un ricorso in Cassazione deve contenere censure specifiche e non meramente riproduttive di argomenti già vagliati dal giudice di merito, criticando puntualmente la decisione impugnata con validi argomenti giuridici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11017 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11017 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(Oprea)
Rilevato che l’unico motivo di censura dedotto appare generico, poiché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla dedotta eccessività della pena (v. pag. 2 motiv.)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.