Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10640 del 2024, ha ribadito un principio cardine della procedura penale: un appello privo di motivi specifici e dettagliati è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile. Questa pronuncia offre un importante spunto di riflessione sulla necessità di redigere atti di impugnazione chiari e ben argomentati, pena la loro immediata reiezione con conseguente condanna alle spese.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una richiesta di consegna formulata dall’Autorità Giudiziaria austriaca nei confronti di un cittadino albanese. La richiesta era basata su un mandato di arresto processuale emesso dal Pubblico Ministero di Eisenstadt per il reato di traffico di clandestini. La Corte di appello di Venezia, valutata la richiesta, aveva autorizzato la consegna del soggetto all’Austria.
Contro tale decisione, l’interessato proponeva ricorso per cassazione, lamentando una generica “violazione di legge penale o di norme di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale” in relazione ai presupposti della Legge n. 69/2005, che disciplina il mandato d’arresto europeo in Italia.
La Genericità dell’Appello e il Conseguente Ricorso Inammissibile
Il punto cruciale della vicenda, che ha determinato l’esito del giudizio, risiede nella modalità con cui è stato formulato il ricorso. Il ricorrente si era limitato a enunciare una violazione di legge senza, tuttavia, esporre alcuna argomentazione a sostegno della sua tesi. Non ha specificato quali norme fossero state violate, né in che modo la Corte d’appello avesse errato nella sua applicazione.
Questa carenza rende l’atto di impugnazione generico e, pertanto, non conforme ai requisiti stabiliti dall’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Tale norma impone, a pena di inammissibilità, che l’atto di impugnazione contenga l’enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, accogliendo la richiesta del Procuratore Generale, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato come l’appello fosse totalmente privo delle necessarie argomentazioni, configurandosi come una critica astratta e non circostanziata della sentenza impugnata. Di conseguenza, oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta e si fonda su un principio consolidato: l’impugnazione non è un mero atto di dissenso, ma deve contenere una critica argomentata e specifica al provvedimento che si intende contestare. Un ricorso che si limita a enunciare un vizio senza svilupparlo in una critica puntuale e motivata non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere le censure mosse alla decisione precedente. Di fatto, un atto così formulato non assolve alla sua funzione e viene equiparato a un’impugnazione non presentata. La specificità dei motivi è, quindi, un requisito essenziale per attivare validamente il giudizio di secondo grado o di legittimità.
Le Conclusioni
La sentenza in esame rappresenta un monito per gli operatori del diritto sull’importanza del rigore formale e sostanziale nella redazione degli atti processuali. La declaratoria di un ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma una sanzione processuale che preclude l’esame nel merito delle ragioni dell’imputato e comporta significative conseguenze economiche. Per garantire una difesa efficace, è indispensabile che ogni impugnazione sia supportata da argomentazioni giuridiche chiare, pertinenti e specifiche, capaci di mettere in discussione, punto per punto, le fondamenta logico-giuridiche della decisione impugnata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché denunciava una violazione di legge senza esporre alcuna ragione specifica a sostegno, violando così l’art. 581, comma 1, lett. d) del codice di procedura penale, che richiede l’indicazione specifica dei motivi di appello.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era l’oggetto della richiesta di consegna da parte dell’autorità straniera?
L’autorità giudiziaria austriaca aveva richiesto la consegna del ricorrente in esecuzione di un mandato di arresto processuale per il reato di traffico di clandestini.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10640 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10640 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME (CODICE_FISCALE), nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
Balsamo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Rilevato che con la sentenza in epigrafe è stata disposta la consegna del ricorrente alla Autorità Giudiziaria dell’Austria a seguito di mandato di arresto processuale emesso dal Pubblico Ministero di Eisenstadt autorizzato dal Tribunale in data 21 dicembre 2023 in relazione al reato di traffico di clandestini ai sensi dell’art. 114, commi 1, 3 Z 2, 4 primo caso della FPG;
Rilevato che il ricorso denuncia violazione di legge penale o di norme di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale in relazione alla verifica dei presupposti di cui alla legge n. 69/2005 senza esporre alcuna ragione a riguardo;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per violazione dell’art. 581, comma 1. lett. d), cod. proc. pen.;
Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Ritenuto devono essere disposti gli adempimenti di C:ancelleria ai sensi dell’art. 22, comma 5, I. 22 aprile 2005, n. 69;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, I. n. 69/2005.
Così deciso il 12/03/2024.