Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce la Necessità di Critiche Specifiche
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente ripetere le proprie ragioni. È fondamentale attaccare specificamente le motivazioni del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio perché generico e ripetitivo. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze di una sua errata formulazione.
Il Fatto in Breve
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni rese da una persona durante il dibattimento. Sostanzialmente, la difesa contestava il modo in cui il giudice di secondo grado aveva valutato una testimonianza chiave.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, ha rilevato una criticità decisiva: il motivo di impugnazione non era altro che la riproposizione di censure già avanzate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno osservato come il ricorso fosse “riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito”.
In altre parole, l’imputato non aveva formulato una critica puntuale e specifica contro le argomentazioni contenute nella sentenza d’appello, ma si era limitato a ripetere le stesse obiezioni, ignorando la risposta che il giudice gli aveva già fornito. La Corte ha sottolineato che un ricorso per Cassazione deve “scandire” una critica specifica, confrontandosi direttamente con la sentenza impugnata, e non può essere una semplice riedizione delle difese precedenti. La mancanza di questo confronto rende il ricorso inammissibile per genericità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base di questa decisione risiede nella funzione stessa della Corte di Cassazione. Il suo compito non è riesaminare i fatti del processo, ma verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente. Un ricorso che non individua un vizio specifico nella motivazione della sentenza impugnata, ma chiede implicitamente un nuovo giudizio sui fatti, esula dalle competenze della Suprema Corte.
L’ordinanza ha quindi stabilito che, essendo il motivo di ricorso generico e non specifico, l’intero atto doveva essere dichiarato inammissibile. Tale decisione comporta non solo l’impossibilità di esaminare nel merito le doglianze del ricorrente, ma anche la sua condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa pronuncia rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: l’onere della specificità dei motivi di impugnazione. Chi intende ricorrere in Cassazione deve redigere un atto che dialoghi criticamente con la sentenza che intende contestare, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche. La mera riproposizione di argomenti già disattesi si traduce in un ricorso inammissibile, con conseguente spreco di risorse processuali e sanzioni economiche per il ricorrente. La lezione è chiara: un’impugnazione efficace non è quella che ripete, ma quella che demolisce, con argomenti precisi, la decisione avversata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché considerato generico e meramente riproduttivo di argomentazioni già valutate e respinte dalla corte di merito, senza formulare critiche specifiche contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata è diventata definitiva.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘riproduttivo’ di censure già vagliate?
Significa che l’atto di impugnazione si limita a ripetere le stesse critiche e obiezioni già presentate nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi specificamente con le ragioni giuridiche con cui il giudice di merito le aveva respinte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9987 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9987 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni rese dalla p.o. durante l’esame dibattimentale del 26 aprile 2022, oltreché generico, è riproduttivo di profili di censura g adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito – si vedano pagine 4-5 – e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pre ‘dente