Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9134 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9134 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a AREZZO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AREZZO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di impugnazione con cui i ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità degli imputati, alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio è del tutto generico. La difesa, infatti, si è limitata a rassegnare le conclusioni favorevoli ai propri assistiti senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il requisito della specificità dei motivi implica l’onere indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 – 01).
ritenuto che l’unico motivo dei ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 7 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste;
osservato che l’ulteriore doglianza con la quale i ricorrenti deducono violazione di legge in ordine alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, non è consentita in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME ed altro, Rv. 271243 Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non massimata). La Corte territoriale, infatti, ha adeguatamente individuato una pena base di poco superiore al minimo edittale in ragione della gravità del reato, elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi in modo adeguato (vedi pag. 7 della sentenza di primo grado).
viP rilevato, pertanto, che W ricorsa devé essere dichiarato inammissibile con condanna det ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
170. R.G. NUMERO_DOCUMENTO
Dichiara inammissibile il /ricorse e condanna NOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23,gennaio 2024
Il Consigliar / COGNOME nsore COGNOME
Il Presidente