Ricorso Inammissibile: La Guida Completa alla Genericità dei Motivi
Quando si presenta un appello contro una sentenza penale, non è sufficiente manifestare un generico dissenso. La legge richiede precisione e specificità. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce perché un ricorso inammissibile per genericità viene respinto, confermando un principio fondamentale della procedura penale: la chiarezza dei motivi di impugnazione è un requisito essenziale per poter accedere a un nuovo grado di giudizio.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Torino. L’imputato contestava sia la sua responsabilità penale sia la determinazione della pena che gli era stata inflitta (il cosiddetto trattamento sanzionatorio). Tuttavia, il suo appello si limitava a criticare la decisione precedente senza articolarne in modo dettagliato le ragioni.
La Decisione della Corte: La Regola della Specificità dei Motivi
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un punto cruciale: la genericità dell’unico motivo di ricorso presentato. I giudici hanno stabilito che l’atto di impugnazione non rispettava i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Inammissibile Viene Dichiarato per Genericità?
La Corte ha spiegato che il ricorrente, di fronte a una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta, non ha indicato gli elementi concreti su cui si basava la sua critica. L’appello non può essere una semplice riproposizione di argomenti già vagliati o una lamentela astratta. Al contrario, deve consentire al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i punti della decisione che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione.
In altre parole, il ricorso deve essere ‘autosufficiente’: deve contenere tutti gli elementi necessari affinché il giudice possa comprendere la critica senza dover ricercare autonomamente gli atti del processo. Un motivo di ricorso è ‘generico’ quando non riesce a stabilire una correlazione diretta tra le argomentazioni proposte e le specifiche ragioni di fatto e di diritto esposte nel provvedimento impugnato. Questa mancanza impedisce al giudice di esercitare il proprio sindacato, rendendo di fatto l’appello un atto inutile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un atto di appello richiede meticolosità e rigore tecnico. È indispensabile analizzare in profondità la sentenza che si intende criticare, individuare specifici vizi logici o errori di diritto e articolarli in motivi chiari, dettagliati e supportati da riferimenti concreti agli atti processuali. Un appello superficiale o generico non solo è destinato a fallire, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per l’imputato. La specificità non è un mero formalismo, ma la garanzia di un processo equo e di un dialogo costruttivo tra le parti e il giudice.
 
Cosa succede quando un ricorso in appello è considerato ‘generico’?
L’appello viene dichiarato inammissibile. Questo significa che i giudici non esaminano il merito della questione, ma si fermano a una valutazione preliminare sulla sua regolarità formale. Il ricorrente viene inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quali requisiti deve avere un ricorso per essere valido?
Secondo la Corte, il ricorso deve indicare in modo specifico e concreto i motivi di dissenso rispetto alla sentenza impugnata, come previsto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. È necessario fornire elementi chiari che permettano al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio controllo.
Perché il ricorso in questo caso è stato respinto?
È stato respinto perché contestava la responsabilità penale e la pena in modo generico, senza fornire elementi concreti e specifici a supporto delle censure. Il ricorrente non ha permesso alla Corte di comprendere quali fossero i punti esatti della sentenza di secondo grado che riteneva errati e perché.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9115 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 9115  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato e la determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico in quanto privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), non indica gli elementi concreti alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
Il Consi COGNOME fe stensore  COGNOME
Il 1 3 1 3.35.dente