Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale sulla corretta redazione degli atti di impugnazione nel processo penale. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile a causa della sua eccessiva genericità, ribadendo i paletti imposti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Questa pronuncia serve da monito: un’impugnazione non è una mera formalità, ma un atto che deve essere supportato da argomentazioni precise e circostanziate.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale. In seguito, la Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva confermato la dichiarazione di colpevolezza dell’imputato. La riforma aveva riguardato la rideterminazione della pena, a seguito dell’esclusione del riconoscimento della cosiddetta “continuazione esterna” tra i reati ascritti.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandolo a un unico motivo: l’illogicità e la mancanza della motivazione della sentenza d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile senza entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su una valutazione preliminare della forma e del contenuto dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici di legittimità, il motivo sollevato non superava il vaglio di ammissibilità previsto dalla legge.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso respinto per inammissibilità.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha giustificato l’inammissibilità. I giudici hanno ritenuto che l’unico motivo di ricorso fosse formulato in termini generici. L’atto si limitava a denunciare un vizio di motivazione senza però specificare in cosa consistesse tale illogicità o carenza.
La Corte ha sottolineato che un ricorso inammissibile è tale quando, come nel caso di specie, si presenta “del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste”. Questo è un richiamo diretto ai requisiti dell’articolo 581 del codice di procedura penale, che impone al ricorrente di enunciare in modo specifico i motivi dell’impugnazione, indicando le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a loro sostegno.
In altre parole, non è sufficiente lamentare genericamente che una sentenza sia illogica; è necessario spiegare perché è illogica, confrontandosi punto per punto con la motivazione del giudice precedente. La Cassazione ha rilevato che, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza d’appello appariva “logica e compiuta”, rendendo le critiche mosse del tutto infondate e non circostanziate.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale per chiunque si approcci a un’impugnazione penale. La redazione di un ricorso, specialmente per Cassazione, richiede un’analisi tecnica approfondita e la capacità di articolare critiche specifiche e pertinenti. Un ricorso basato su formule generiche o su una semplice riproposizione di argomenti già vagliati è destinato all’insuccesso.
La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la mancata revisione della condanna, ma anche un aggravio di costi per l’imputato. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende rappresenta un deterrente contro impugnazioni presentate in modo superficiale o dilatorio. Per gli avvocati, questa decisione è un promemoria dell’importanza di costruire atti solidi, fondati su argomentazioni giuridiche e fattuali precise, al fine di tutelare efficacemente gli interessi del proprio assistito.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo sollevato era generico e privo delle specifiche ragioni di diritto e degli elementi di fatto richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale per sostenere le richieste.
Qual era stato l’oggetto della modifica della sentenza in appello?
La Corte d’Appello aveva rideterminato la pena inflitta all’imputato a seguito dell’esclusione del riconoscimento della continuazione esterna tra i reati, pur confermando la sua colpevolezza.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente la cui impugnazione viene dichiarata inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8677 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8677 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto che, in riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto, per avere rideterminato la pena a seguito dell’esclusione del riconoscimento della continuazione esterna, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell’imputato per i reati a lui ascritti.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (illogicità e mancanza della motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche, appalesandosi del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall’art. 581 cod. proc. pen.), a fronte di una sentenza che, diversamente da quanto assume la ricorrente, si appalesa logica e compiuta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presi nte