Ricorso Inammissibile: La Specificità dei Motivi è Cruciale
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo una profonda conoscenza del diritto, ma anche un’estrema precisione nella formulazione dei motivi. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda quanto sia fondamentale evitare la genericità, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo provvedimento chiarisce i confini del giudizio di legittimità, ribadendo che la Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare le prove.
I Fatti del Caso: L’Appello contro la Sentenza di Condanna
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. L’imputato, ritenendosi ingiustamente condannato, ha adito la Corte di Cassazione, affidando la sua difesa a due distinti motivi di ricorso. Con il primo, contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità. Con il secondo, criticava sia la motivazione sulla responsabilità sia quella relativa alla determinazione della pena.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha ritenuto inammissibile per entrambi i motivi sollevati. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione, che toccano principi cardine della procedura penale.
Primo Motivo: Il Divieto di Rivalutazione del Fatto
La Corte ha stabilito che il primo motivo era inammissibile perché costituito da “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, il ricorrente non stava denunciando un errore di diritto o un vizio logico della motivazione, ma stava cercando di proporre una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata dai giudici di merito. Questo tipo di critica non è consentito in sede di legittimità, dove la Cassazione può solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, senza poter entrare nel merito delle prove. Il motivo, inoltre, è stato giudicato privo di “concreta specificità”, in quanto non individuava travisamenti decisivi delle prove.
Secondo Motivo di Ricorso Inammissibile: La Genericità della Censura
Anche il secondo motivo è stato bocciato per genericità e indeterminatezza. Secondo la Corte, la critica alla motivazione sulla responsabilità e sulla pena non rispettava i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. La norma impone che i motivi di impugnazione indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a una critica generica, senza specificare gli elementi alla base della sua censura. Ciò ha impedito alla Corte di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
le motivazioni
La decisione della Corte si fonda su un principio consolidato: il giudizio di Cassazione è un controllo di legittimità, non un terzo grado di giudizio. I giudici ermellini hanno ribadito che non possono sostituire la propria valutazione delle prove a quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito. Il ricorso deve evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata, come l’errata applicazione di una norma di legge o una palese illogicità della motivazione, e non limitarsi a proporre una lettura alternativa delle risultanze processuali. La mancanza di specificità, come nel caso esaminato, trasforma il ricorso in un atto non idoneo a innescare un valido controllo giurisdizionale, portando inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile.
le conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale in Cassazione. La redazione del ricorso deve essere meticolosa, focalizzata su precise questioni di diritto e supportata da riferimenti puntuali agli atti processuali. La genericità e il tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti sono strategie destinate al fallimento. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, che in questo caso ammontava a 3.000 euro.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, privi di concreta specificità e tendevano a una nuova valutazione dei fatti, attività non permessa in sede di legittimità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che il motivo non indica in modo chiaro e specifico gli elementi di fatto e di diritto su cui si basa la critica alla sentenza impugnata, impedendo al giudice di individuare con precisione i punti contestati e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4224 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4224 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ANDRIA il 12/11/1980
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e alla determinazione della pena è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente